Cassazione Penale, Sentenza n. 26208/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava due coimputati, uno amministratore di diritto e l'altro ritenuto amministratore di fatto di una societ e0 fallita, condannati per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili e alla loro omessa tenuta dopo la cessazione del servizio esterno di conservazione. Il giudice di rinvio aveva confermato la responsabilit e0 penale, ritenendo provata la distruzione/occultamento della contabilità e il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, valorizzando la mancata collaborazione con il curatore, la ricostruzione anomala dell'attivit e0 societaria, l'impossibilit e0 di ricostruire patrimonio e movimento d'affari e, per uno dei due imputati, il ruolo di amministratore di fatto; aveva inoltre ridotto la durata delle pene accessorie. I ricorsi deducevano, per l'imputata amministratrice di diritto, assenza di prova della materiale disdetta del servizio di conservazione e della sua partecipazione all'occultamento/distruzione, con possibile solo culpa in vigilando; per l'altro imputato, violazione dell'art. 627 c.p.p. per mancata motivazione sul dolo specifico richiesto dalla sentenza rescindente, insussistenza del dolo e necessit e0 di derubricazione in bancarotta semplice, insussistenza della qualit e0 di amministratore di fatto e vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di entrambi i ricorsi quanto alla responsabilit e0 penale e alla qualificazione dei fatti, confermando che la motivazione del giudice di rinvio era conforme al dictum rescindente e adeguata a dimostrare sia l'occultamento/distruzione delle scritture contabili sia il dolo specifico di pregiudicare i creditori. Tuttavia, poich e9 i ricorsi non sono stati dichiarati inammissibili, la Corte ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta prescrizione del reato, maturata alla data del 18/04/2025, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perch e9 il reato e8 estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 216 L. Fall.
richiama le pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta; la durata deve essere determinata in concreto e non automaticamente ancorata alla pena principale.
art. 627 cod. proc. pen.
il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, motivando specificamente sul dolo specifico richiesto.
art. 133 cod. pen.
criterio per la determinazione concreta della durata delle pene accessorie, in base alla gravita e0 del fatto e alla personalit e0 del reo.
art. 40, comma secondo, cod. pen.
l'amministratore di fatto, quale soggetto tenuto a impedire le condotte illecite societarie, risponde anche delle omissioni dell'amministratore di diritto secondo la sua posizione di garanzia.
art. 2639 cod. civ.
serve a fondare la nozione di amministratore di fatto, equiparato al soggetto che esercita in modo continuativo poteri gestori.
art. 129 cod. proc. pen.
impone alla Corte di dichiarare immediatamente le cause di non punibilit e0 rilevabili d'ufficio, purch e9 il ricorso sia ammissibile.
art. 157 cod. pen.
detta il termine base di prescrizione del reato, utilizzato per calcolare la maturazione della causa estintiva.
art. 161 cod. pen.
comporta l'aumento del termine di prescrizione nella misura massima prevista in presenza di atti interruttivi o secondo il regime applicabile.
Massime di principio
- Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione o occultamento delle scritture contabili, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori pu f2 essere desunto dalla complessiva vicenda societaria e da indici fattuali univoci che rendano incompatibile la condotta con una mera negligenza.
- L'amministratore di diritto risponde dell'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture contabili anche se riveste il ruolo in modo solo formale, a nulla rilevando l'eventuale qualifica di 'testa di legno' quando emerga un coinvolgimento nella gestione o nella sottoscrizione degli atti societari.
- La qualit e0 di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri gestori, essendo sufficiente una significativa, continua e non episodica attivit e0 direttiva o cogestoria, anche limitata ad alcuni settori, purch e9 sintomatica dell'inserimento organico nella societ e0.
- In sede di rinvio, la motivazione e8 corretta se d e0 puntuale risposta al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; la verifica del dolo specifico pu f2 essere compiuta valorizzando la mancata collaborazione con il curatore, l'assenza di spiegazioni plausibili e l'impossibilit e0 di ricostruire l'attivit e0 economica e il passivo.
- La durata delle pene accessorie a tempo non pu f2 essere fissata per mera automa tica corrispondenza con la pena principale, ma va determinata in concreto con i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione sintetica pu f2 essere sufficiente se la misura non sia anomala o significativamente distonica.
- Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di rilevare d'ufficio una causa estintiva opera solo se il ricorso e8 ammissibile; l'inammissibilit e0 preclude la declaratoria ex art. 129 c.p.p.
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