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Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 16.01.2024.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16 gennaio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 luglio 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti. Il testo non specifica il contenuto sostanziale delle statuizioni del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza dell'amministrazione a fronte di una sentenza passata in giudicato e notificata per l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    In presenza dell'inadempimento a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni dovute, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguirne le statuizioni entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza di parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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