Regolamento (UE) 2026/1124
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1124 della Commissione, del 26 maggio 2026, relativo alla sospensione del regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende per 12 mesi il ricorso al regime di perfezionamento attivo, limitatamente allo zucchero greggio di canna destinato a essere trasformato in zucchero bianco. La misura è adottata perché la Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni in tale regime stia perturbando il mercato dell'Unione, comprimendo i prezzi e sostituendo la domanda di zucchero prodotto nell'Unione. È previsto un periodo transitorio di 30 giorni per le autorizzazioni già valide e un riesame dell'impatto entro sei mesi dall'entrata in vigore.
Sospensione temporanea del regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna destinato alla produzione di zucchero bianco.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che ricorrono al regime doganale di perfezionamento attivo nell'Unione per lo zucchero greggio di canna classificato ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90, quando è utilizzato per ottenere prodotti trasformati del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco). La sospensione riguarda sia il regime ordinario di perfezionamento attivo sia l'uso della compensazione per equivalenza di cui all'allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Non si applica alle importazioni effettuate durante un periodo transitorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore, purché effettuate in base ad autorizzazioni valide a tale data. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è efficace fino al 27 maggio 2027.
Sospensione del perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna destinato a zucchero bianco
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1124 della Commissione interviene sul mercato dello zucchero dell'Unione sospendendo, in via temporanea e mirata, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio di canna destinato alla produzione di zucchero bianco. La misura si fonda sull'articolo 195 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e viene adottata in risposta al rischio di perturbazioni del mercato, evidenziato dall'aumento delle importazioni in regime speciale, dalla pressione sui prezzi e dall'accumulo di scorte nell'Unione.
Contesto e ratio della misura
La Commissione richiama il funzionamento del perfezionamento attivo come regime doganale speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nel quale merci non unionali possono essere lavorate nell'Unione senza pagamento immediato di dazi e oneri, per poi essere riesportate o immesse in libera pratica. Nel settore saccarifero, il regime consente anche la compensazione per equivalenza tra zucchero greggio di canna non unionale e barbabietola da zucchero, a condizione di ottenere zucchero bianco. I considerando evidenziano che l'uso crescente di tale regime, soprattutto per le importazioni di zucchero greggio di canna, ha sostituito domanda di prodotto unionale, ha inciso sugli scambi intra-UE e ha contribuito alla discesa dei prezzi medi dello zucchero bianco.
Elementi di mercato considerati dalla Commissione
La Commissione basa la sospensione su un insieme di dati di mercato e statistiche Eurostat:
- aumento delle importazioni in perfezionamento attivo nelle ultime campagne di commercializzazione;
- forte crescita delle importazioni di zucchero greggio di canna rispetto allo zucchero bianco;
- incremento della produzione unionale di zucchero bianco e livelli elevati di scorte;
- calo del prezzo medio dello zucchero bianco nell'Unione da 856 EUR/t nel dicembre 2023 a 516 EUR/t nel gennaio 2025;
- riduzione della domanda di zucchero proveniente da paesi terzi in regime normale e spostamento del mercato dell'Unione verso un saldo di esportazione netta.
La Commissione osserva inoltre che il valore cif medio delle importazioni di zucchero greggio di canna in perfezionamento attivo è inferiore a quello delle importazioni in regime normale e che ciò esercita ulteriore pressione sui prezzi interni, soprattutto quando il prodotto può essere raffinato e immesso in libera pratica nel mercato dell'Unione.
Ambito oggettivo della sospensione
L'articolo 1 dispone la sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore, del ricorso al regime di perfezionamento attivo per:
- zucchero greggio di canna dei codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90;
- utilizzo di tale prodotto per ottenere prodotti trasformati del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
La misura è volutamente parziale: non sospende l'intero regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero, ma solo il segmento ritenuto responsabile delle principali distorsioni di mercato.
Compensazione per equivalenza e autorizzazioni esistenti
Il regolamento precisa che la sospensione si estende anche all'uso dello zucchero nella compensazione per equivalenza richiamata nell'allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, per salvaguardare la certezza del diritto, l'articolo 1, paragrafo 2, esclude dalla sospensione le importazioni effettuate nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore, purché effettuate in base ad autorizzazioni già valide in tale data.
Durata della misura e riesame
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 27 maggio 2027. La durata effettiva della sospensione è dunque di 12 mesi. L'articolo 2 impone alla Commissione di riesaminare entro sei mesi dall'entrata in vigore l'impatto della sospensione e di adottare le misure necessarie in esito a tale verifica.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici del settore zucchero, il provvedimento comporta la temporanea impossibilità di ottenere nuove autorizzazioni di perfezionamento attivo per zucchero greggio di canna destinato a zucchero bianco, salvo il regime transitorio di 30 giorni per le autorizzazioni già in essere. In termini operativi, ciò incide sulle catene di approvvigionamento e sulle strategie di importazione e trasformazione, imponendo un ritorno più ampio al regime ordinario di importazione e agli altri canali compatibili con la disciplina doganale e di mercato dell'Unione.
Disposizioni principali
Motivazione della sospensione
La Commissione richiama l'articolo 195 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente di sospendere il perfezionamento attivo quando il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni. I considerando descrivono l'aumento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, in particolare di zucchero greggio di canna, il calo del prezzo medio dello zucchero bianco nell'Unione e il rischio di ulteriori distorsioni del mercato.
Sospensione del regime per lo zucchero greggio di canna
Dalla data di entrata in vigore il ricorso al regime di perfezionamento attivo è sospeso per lo zucchero greggio di canna ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 quando è utilizzato per ottenere zucchero bianco (codice NC 1701 99 10). La sospensione è parziale e mirata al segmento considerato maggiormente perturbante.
Periodo transitorio per autorizzazioni già valide
La sospensione non si applica per 30 giorni dalla data di entrata in vigore alle importazioni effettuate in forza di autorizzazioni valide a tale data. Il periodo transitorio è introdotto per tutelare la certezza del diritto e gli obblighi contrattuali in corso.
Riesame da parte della Commissione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore la Commissione riesamina l'impatto della sospensione e adotta le misure opportune, sulla base dell'andamento del mercato e degli effetti della misura.
Durata ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica fino al 27 maggio 2027, quindi per un periodo complessivo di 12 mesi.
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