Cassazione Civile, Ordinanza n. 05086/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva agito in giudizio, quale cessionario del credito risarcitorio originariamente vantato da un terzo, chiedendo alla Regione Abruzzo, in via alternativa, l'indennizzo previsto dalla legge regionale abruzzese n. 10 del 2003 oppure il risarcimento dei danni patiti dall'autovettura a seguito dell'urto con un capriolo. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che l'azione fosse stata costruita sulla custodia della strada teatro del sinistro e che la relativa custodia fosse riferibile non alla Regione ma alla Provincia. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato interno e sul termine breve per impugnare, sostenendo che l'appello regionale fosse tardivo perché la notifica della sentenza in forma esecutiva e del precetto avrebbe fatto decorrere il termine breve; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 2052 c.c.; 3) violazione degli stessi artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 2052 c.c., assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la responsabilità della Regione per la fauna selvatica. La Regione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, indirizzata personalmente alla controparte, e la successiva notifica presso l'Avvocatura regionale potessero far decorrere il termine breve di impugnazione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi sulla responsabilità ex art. 2052 c.c., perché tale titolo non rientrava nel thema decidendum della controversia così come introdotta e decisa: la domanda originaria era fondata sulla custodia della strada e sulla mancata segnalazione della presenza di fauna selvatica, non sulla proprietà della fauna. La Corte ha aggiunto che, se la pretesa ex art. 2052 c.c. non era stata proposta, il giudice non poteva introdurla senza violare il divieto di ultrapetizione; se invece era stata proposta, il ricorrente avrebbe dovuto censurare la mancata pronuncia con un motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non con il vizio di omesso esame di fatto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Il termine breve di impugnazione non decorre da una notifica della sentenza in forma esecutiva effettuata personalmente alla controparte o genericamente presso l'avvocatura, se la relata non indica espressamente il procuratore quale destinatario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si contesta la mancata considerazione di un diverso titolo di responsabilità o di una diversa domanda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è invocata dal ricorrente, ma la censura viene disattesa perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; è preclusa una decisione fondata su un diverso fatto costitutivo della pretesa rispetto a quello allegato.
art. 113 c.p.c.
Il principio iura novit curia consente la diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti, ma non l'introduzione di elementi materiali nuovi che mutino la causa petendi.
art. 2043 c.c.
Richiamato come base alternativa della domanda risarcitoria per fatto illecito.
art. 2051 c.c.
Richiamato come base della pretesa per custodia della strada e omissione di segnalazione del pericolo.
art. 2052 c.c.
La censura relativa alla responsabilità per danni cagionati da animali è inammissibile perché il relativo titolo non era oggetto del thema decidendum.
artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, c.p.c.
Richiamati in relazione alla dedotta tardività dell'appello e alla formazione del giudicato interno.
art. 380-bis c.p.c.
Regola procedurale richiamata per la proposta del relatore e la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge regionale Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10, artt. 1 e 4-bis
Richiamata dal ricorrente come fonte dell'indennizzo per danni da fauna selvatica.
art. 117, comma 3, Cost.
Richiamato nel ricorso come base del potere legislativo regionale in materia di fauna selvatica.
legge 11 febbraio 1992, n. 157
Richiamata in relazione ai poteri sulla fauna selvatica.
Massime di principio
- La notifica della sentenza in forma esecutiva, se effettuata personalmente alla controparte e non espressamente al suo difensore, non fa decorrere il termine breve d'impugnazione.
- La notifica eseguita presso un ufficio dell'amministrazione non sostituisce l'indicazione espressa del procuratore destinatario della notificazione ai fini del termine breve.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, ma non di introdurre un diverso fatto costitutivo della domanda o un diverso titolo di responsabilità estraneo al thema decidendum.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando, sotto l'apparenza dell'omesso esame di un fatto decisivo, si contesta in realtà la mancata decisione su una specifica domanda o su un diverso motivo di gravame.
- Se il vizio consiste nella mancata pronuncia su una domanda o su un capo di impugnazione, la censura va prospettata come omessa pronuncia e non come omesso esame di fatto.
- Il giudice non può fondare la decisione su una diversa causa petendi rispetto a quella allegata, pena la violazione del divieto di ultrapetizione.
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