Sentenza n. 9564/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano e intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e l'intesa posti a fondamento del meccanismo di payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, deducendo censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia sia a vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Regione intimata e, per conseguenza, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento, effettuato dalla ricorrente in applicazione dello ius superveniens, ha determinato il venir meno dell'interesse alla definizione delle censure contro gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto di dover aderire alla dichiarazione della ricorrente in applicazione del principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, e ha assorbito ogni ulteriore valutazione sul merito delle censure, comprese quelle relative all'illegittimità delle norme primarie e ai vizi propri degli atti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La disposizione consente alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti; nel caso concreto, il versamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del meccanismo di payback.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali contenenti gli importi oggetto del versamento ridotto e agli effetti dell'adempimento o dell'inadempimento delle aziende.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il sopravvenuto venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente in conseguenza di una sopravvenienza normativa e dell'adempimento previsto dalla nuova disciplina, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza è coerente con gli effetti sostanziali prodotti dalla normativa intervenuta nel corso del giudizio, il giudice amministrativo deve arrestare il giudizio in rito, senza esaminare le censure di merito, in applicazione del principio dispositivo.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse determina l'assorbimento delle ulteriori questioni di merito non più utili alla parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →