Cassazione Civile, Ordinanza n. 16897/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rettificato il reddito d’impresa per l’anno 2012 nei confronti del fallimento di una società in liquidazione, procedendo in via induttiva ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 perché la documentazione contabile non era stata esibita. L’atto riguardava IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo l’avviso carente di motivazione, soprattutto perché non era allegato l’elenco dei 52 operatori usati come campione per determinare la percentuale di redditività. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Agenzia, confermando l’IVA ma annullando IRES e IRAP, ritenendo il vizio di motivazione e comunque l’inattendibilità della media di redditività applicata, anche per non avere l’Ufficio considerato lo stato di fallimento e la crisi aziendale. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e sull’allegazione degli atti richiamati; violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova; nullità per avere la CTR annullato integralmente la pretesa invece di rideterminarla. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sostenendo giudicato interno sull’IVA e ultrapetizione, oltre a censurare la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale; ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato anche senza allegare l’elenco dei 52 operatori, perché bastava indicare la percentuale di redditività e il criterio di sua individuazione; ha inoltre ritenuto che, in presenza di contabilità inesistente o non disponibile, l’Ufficio potesse ricorrere all’accertamento induttivo e usare presunzioni semplici, incluse le percentuali di redditività di imprese comparabili. Infine, ha censurato la CTR per avere annullato integralmente la pretesa senza procedere, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito, a una eventuale rideterminazione nel merito dell’imposta.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa quando le scritture contabili non sono tenute, sono sottratte all’ispezione o non sono disponibili per causa di forza maggiore, con possibilità di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di usare presunzioni semplici
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
legittima l’accertamento induttivo IVA quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale, consentendo la determinazione induttiva dell’imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto anche per relationem, senza necessità di allegare i documenti richiamati, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di obbligo di allegazione degli atti richiamati quando la motivazione dell’avviso sia comunque sufficiente
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente, ma non è necessario che sia sintetica o priva di più rationes decidendi
art. 36 D.lgs. n. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la decisione impugnata fosse solo apparente o irriducibilmente contraddittoria
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 2697 c.c.
richiamato con riguardo all’onere della prova nella ricostruzione del reddito e nella contestazione dell’accertamento
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, escluso dalla Corte
artt. 112 e 324 c.p.c.
richiamati per la censura di ultrapetizione e di giudicato interno, ma ritenuti non violati
art. 53 D.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di appello nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la disciplina del contributo unificato in caso di rigetto/accoglimento dell’impugnazione nei termini di legge
Massime di principio
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum; non è necessaria l’allegazione materiale di tutti i documenti richiamati se l’atto ne riproduce il contenuto essenziale.
- La mancata allegazione di un documento usato a supporto dell’accertamento non comporta di per sé invalidità dell’avviso quando il documento serve come mezzo di prova e non come elemento indispensabile della motivazione; la verifica della sua attendibilità è questione di merito da discutere nel giudizio di impugnazione.
- In presenza di scritture contabili mancanti, non disponibili o non esibite, l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo del reddito d’impresa e dell’IVA sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni semplici e indicatori desunti da soggetti comparabili.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice che ritenga infondato in tutto o in parte l’atto impositivo per ragioni sostanziali non può limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve esaminare la pretesa e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande proposte.
- La motivazione della sentenza è viziata solo quando sia mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; la presenza di più rationes decidendi non è di per sé sintomo di contraddizione se esse sono tra loro compatibili.
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