Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3344/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) del Decreto Dirigenziale (Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania- Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale) n. 12 del 21.1.2020, in BURC n. 6 del 27.1.2020, nella parte in cui limita l’erogabilità delle prestazioni contrassegnate dai codici del nomenclatore: 88.79.1, 88.90.3,88.93 e 88.94.1; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202001819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale n. 12 del 21 gennaio 2020, nella parte relativa alle limitazioni di erogabilità e remunerazione delle prestazioni del nomenclatore, in particolare dell'ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo con codice 88.79.1

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto dirigenziale regionale che aveva introdotto modalità di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ulteriori rispetto a quelle previste dal nomenclatore nazionale e dalle indicazioni ministeriali. In origine erano contestate le limitazioni relative ai codici 88.79.1, 88.90.3, 88.93 e 88.94.1, deducendo violazione della disciplina nazionale, contrasto con la circolare ministeriale del 1° aprile 1997 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento e difetto dei presupposti. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno precisato che l'interesse permaneva soltanto per il codice 88.79.1, poiché la Regione aveva nel frattempo consentito l'erogazione senza limitazioni delle prestazioni relative ai codici 88.93 e 88.94.1; inoltre, era stata dichiarata la carenza di interesse della Casa di Cura Maria Rosaria. La censura residua riguardava la previsione secondo cui l'ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo dovesse essere prescritta e remunerata una sola volta, indipendentemente dal numero dei distretti corporei esaminati. I centri sostenevano che tale previsione li obbligasse a eseguire esami su più distretti ricevendo una remunerazione unica di 28,41 euro, in contrasto con la circolare ministeriale, che ammetteva la remunerazione in misura pari al numero dei distretti per i quali la prestazione fosse stata contemporaneamente prescritta. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la legittimazione e l'interesse a ricorrere, rilevando che, in linea generale, l'interesse degli studi medici rispetto a limitazioni rivolte ai beneficiari delle prestazioni avrebbe potuto essere soltanto indiretto; ha tuttavia riconosciuto, per la specifica disciplina dell'ecografia cutanea, un pregiudizio diretto derivante dalla mancata remunerazione delle prestazioni eseguite su più distretti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse diretto dei centri ricorrenti limitatamente alla disciplina dell'ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo. Ha accolto la censura contro la previsione della remunerazione unica, ritenendola illogica e irragionevole: quando l'ecografia è prescritta per più distretti cutanei, oppure viene estesa per ragioni tecnico-esecutive a distretti contermini, non è coerente remunerarla come se riguardasse un solo distretto. La disposizione regionale produceva infatti un pregiudizio diretto per gli erogatori, costretti a eseguire una prestazione più ampia senza ricevere la remunerazione corrispondente. Il giudice ha valorizzato la circolare ministeriale del 1° aprile 1997, secondo cui, per l'ecografia cutanea prescritta con riferimento a più distretti corporei, la remunerazione può essere riconosciuta in misura pari al numero dei distretti prescritti. La censura è stata ritenuta dirimente, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti relativi al codice 88.79.1, con annullamento del decreto impugnato in tale parte. Per il restante oggetto è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'adeguamento regionale intervenuto e, integralmente, nei confronti della Casa di Cura Maria Rosaria. Le spese sono state compensate per la delicatezza e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1-3, d.m. 22 luglio 1996

    Le Regioni e le province autonome possono prevedere l'erogazione di ulteriori prestazioni e individuare prestazioni da assoggettare a specifiche condizioni di erogabilità; le tariffe costituiscono la remunerazione massima riconoscibile sul territorio nazionale.

    Il decreto ministeriale costituisce il quadro nazionale di riferimento per la codificazione, l'erogabilità e la remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, lasciando alle Regioni margini di intervento compatibili con tale disciplina.

  • circolare Ministero della Sanità n. 100/SCPS/21.4075 del 1° aprile 1997

    È possibile riconoscere la remunerazione in misura pari al numero dei distretti per i quali la prestazione sia stata contemporaneamente prescritta.

    Per l'ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo prescritta per più distretti corporei, la remunerazione deve poter essere riconosciuta in relazione al numero dei distretti interessati; una remunerazione limitata a un solo distretto è illogica e contraddittoria rispetto alle indicazioni ministeriali.

  • DPCM 12 gennaio 2017

    Ha aggiornato il nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma l'effettiva erogazione delle nuove prestazioni è stata collegata alla definizione delle relative tariffe.

  • artt. 8-sexies e 13 d.lgs. 502/1992

    Sono richiamati nel quadro della disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie e della possibilità per le Regioni di sostenere con i propri bilanci importi tariffari superiori a quelli nazionali.

Massime di principio

  • Una struttura sanitaria accreditata è direttamente legittimata a impugnare una disciplina regionale sulle modalità di erogazione di una prestazione sanitaria quando essa incide direttamente sulla quantità di prestazioni che la struttura deve eseguire e sulla relativa remunerazione; non si tratta di un interesse meramente indiretto derivante dalla posizione dell'assistito.
  • È illogica e irragionevole la previsione regionale che imponga di remunerare una sola volta un'ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo quando la prestazione sia prescritta per più distretti corporei o venga estesa, per esigenze tecnico-esecutive, a distretti contermini.
  • Nella disciplina delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, le indicazioni ministeriali applicative del nomenclatore nazionale costituiscono parametro di legittimità dell'azione regionale; la remunerazione dell'ecografia cutanea deve essere correlata al numero dei distretti corporei per i quali la prestazione sia stata contemporaneamente prescritta.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione elimina le limitazioni impugnate e viene meno l'interesse attuale alla decisione su quella parte dell'atto, il giudice dichiara il sopravvenuto difetto di interesse limitatamente all'oggetto divenuto non più attuale, decidendo invece nel merito sulla parte rispetto alla quale permane un pregiudizio concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.