Sentenza del 11/12/2015 n. 10030 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta sul valore aggiunto - Reverse charge - Mancata integrazione delle fatture intracomunitarie - Regolare doppia registrazione - Pregiudizio all'azione di controllo e incidenza sulla determinazione del tributo - Non sussiste - Punibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta non punibile. La doppia registrazione delle fatture aveva consentito di ricostruire integralmente le operazioni e non aveva prodotto né un'evasione d'imposta né un ostacolo all'attività di controllo. La mancata integrazione è stata qualificata come mera irregolarità formale, priva di conseguenze sostanziali, con applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava l'omessa integrazione, ai fini del reverse charge, delle fatture relative ad acquisti intracomunitari. Tuttavia, le fatture erano state regolarmente registrate sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite IVA. La questione riguardava quindi se tale omissione formale avesse inciso sulla determinazione del tributo o avesse pregiudicato i controlli fiscali.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
Le violazioni meramente formali non sono punibili quando non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Disciplina IVA del reverse charge per gli acquisti intracomunitari
L'acquirente nazionale deve integrare la fattura ricevuta e registrarla sia tra gli acquisti sia tra le vendite. Quando la doppia registrazione consente comunque di evidenziare l'operazione e neutralizzare l'imposta, l'omissione della sola integrazione può assumere natura formale.
Massime di principio
- La mancata integrazione della fattura intracomunitaria non comporta automaticamente una sanzione sostanziale: occorre verificare se l'operazione sia stata correttamente registrata e se l'imposta dovuta sia rimasta invariata.
- La doppia registrazione nei registri IVA, acquisti e vendite, è un elemento decisivo per dimostrare che l'operazione era tracciabile e che non vi era un intento evasivo.
- La violazione può essere considerata meramente formale quando non determina un danno erariale e non ostacola i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
- La non punibilità non deriva dalla semplice assenza di imposta da versare, ma dalla combinazione di assenza di incidenza sul tributo e assenza di pregiudizio concreto all'attività di controllo.
- In situazioni analoghe è necessario conservare la documentazione contabile e dimostrare la tempestiva e completa registrazione delle operazioni, poiché la valutazione dipende dalle circostanze concrete.
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