Sentenza n. 46/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 02.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 13 marzo 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria della Corte d'appello di Milano. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali, il titolo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziario. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'inutile decorso del termine, senza liquidazione di compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal giudicato azionato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue un giudicato ritualmente notificato e divenuto definitivo, e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo e della sua definitività, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e disciplinando le modalità e i tempi dell'attività sostitutiva.
- L'attività commissariale può essere affidata a un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze pertinenti; quando il commissario è un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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