Cassazione Penale, Sentenza n. 35121/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la responsabilità per il delitto associativo (settore frodi assicurative) e per numerosi reati 'fine', nonché la responsabilità civile connessa anche per reati prescritti. Il ricorrente deduceva molteplici vizi: travisamento della prova e inosservanza di norme processuali circa la legittimazione delle procure speciali con cui le compagnie si costituirono parte civile; utilizzabilità delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio (presunta carenza dei presupposti di urgenza); tardività o irregolarità di querele e querela irregolare della Fondiaria SAI; carenze di motivazione circa la riconducibilità dell'imputato al ruolo apicale nel sodalizio e critica sull'entità della provvisionale e sulla possibilità di rifondere danni riferiti a reati già prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o non deducibili i profili lamentati: (i) la legittimazione dei deleganti e delle procure speciali è risultata comprovata dagli atti prodotti e, in mancanza di prova contraria prodotta dal ricorrente, la censura è inammissibile; (ii) l'ordinanza che ammette l'incidente probatorio non è impugnabile e, inoltre, l'assunzione delle prove in udienza preliminare per imputati di procedimenti connessi è consentita anche fuori dai soli casi d'urgenza; (iii) le querele contestate furono ritenute tempestive alla luce dei criteri giurisprudenziali su quando il fatto si sia manifestato in tutti gli elementi costitutivi; (iv) la mancata formale identificazione della persona che depositò la querela non invalida l'atto se ne risulti la provenienza e la volontà del querelante, come avvenuto con la successiva costituzione di parte civile; (v) sui profili di merito (partecipazione al sodalizio, affidabilità delle dichiarazioni dei coimputati) la Cassazione ha ritenuto preclusa la nuova valutazione in sede di legittimità per la cosiddetta "doppia conforme"; (vi) in ordine alla responsabilità civile per reati prescritti, la Corte ha confermato il principio secondo cui la responsabilità dell'associato può ricomprendere i danni derivanti dai reati fine prescritti, per la strumentalità funzionale tra associazione e reato fine, richiamando precedenti di questa Sezione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel grado di giudizio, come liquidato nel dispositivo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 76
Riferito al tema della rappresentanza e delle procure: la Corte ha valutato la legittimazione delle procure speciali dalle relative nomine e atti societari prodotti; il contestatore deve provare l'eventuale limite dei poteri.
Codice di procedura penale, art. 100
Richiamato nel contesto della legittimazione processuale e delle procure: la nomina e i poteri del procuratore speciale si desumono dagli atti e la parte che contesta deve fornire prova contraria.
Codice di procedura penale, art. 122
Usato nella distinzione tra poteri sostanziali e processuali conferiti con procura speciale; la Corte ha verificato la sussistenza dei poteri delegati dagli organi societari.
Codice di procedura penale, art. 392
L'articolo regola l'incidente probatorio: la Corte ha ricordato che l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio non è impugnabile e che l'assunzione di dichiarazioni di imputati di procedimenti connessi è consentita anche fuori dai soli casi di urgenza.
Codice di procedura penale, art. 393
Richiamato nel quadro della disciplina dell'incidente probatorio; la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata sulla non impugnabilità di provvedimenti di ammissione.
Codice di procedura penale, art. 191
Citando regole generali probatorie connesse alle doglianze su travisamento della prova e acquisizione documentale; la Corte ha escluso il travisamento alla luce degli atti.
Codice penale, art. 416
Norma sul delitto associativo: la sentenza conferma la configurabilità del delitto associativo nel caso di frodi assicurative e la possibile responsabilità civile dell'associato per i danni determinati dall'attività associativa.
Codice di procedura penale, art. 337, comma 4
Norma sulla forma della querela: la Corte ha stabilito che la mancata formale identificazione dell'incaricato non determina automaticamente invalidità quando la provenienza e la volontà del querelante risultano accertate (es. costituzione di parte civile).
Codice di procedura penale, art. 124
Riferito alla decadenza/termine per la proposizione della querela: la Corte ha ribadito che la tempestività deve essere accertata coi criteri giurisprudenziali (momento in cui il fatto si manifesta in tutti i suoi elementi certi).
Legge 1 marzo 2001, n. 63
Richiamata in connessione con la disciplina dell'esame degli imputati in procedimenti connessi e con l'assetto normativo relativo all'incidente probatorio; la Corte esclude abrogazione implicita delle ipotesi speciali di art. 392.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili nel presente grado.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U n. 12213/2017, Lauro n. 4380/2015, La Montagna n. 31295/2018)
Richiamati come precedenti: in particolare il principio che consente di ritenere la responsabilità civile dell'associato estesa ai danni derivanti dai reati fine prescritti per la strumentalità funzionale tra associazione e reato fine.
Massime di principio
- Chi eccepisce il difetto di legittimazione di chi costituisce una società parte civile deve provarne i limiti: la mera contestazione non è sufficiente se dagli atti prodotti risulta il conferimento di poteri da organi societari.
- L'ordinanza che ammette l'incidente probatorio in udienza preliminare non è impugnabile in cassazione; inoltre l'esame dell'imputato di procedimento connesso può essere disposto anche fuori dalle situazioni di urgenza codificate.
- La tempestività della querela va valutata sul momento in cui il fatto si è manifestato al querelante in tutti i suoi elementi essenziali; in dubbio prevale un approccio rigoroso a favore della tempestività quando manca prova convincente della conoscenza precoce.
- La querela viziata nella forma (es. mancata identificazione dell'incaricato che la deposita) non è automaticamente nulla se è possibile accertare la provenienza e la volontà del querelante, ad esempio tramite la successiva costituzione di parte civile.
- In presenza di 'doppia conforme' (conferma sia in primo che in secondo grado), la Cassazione è generalmente preclusa da una nuova valutazione del merito probatorio salvo travisamento specificamente dedotto e provato.
- La responsabilità civile collegata alla partecipazione a un'associazione dedita a delitti può ricomprendere i danni derivanti da singoli reati fine anche se prescritti, sulla base del principio di strumentalità funzionale tra associazione e reato fine.
- La quantificazione di provvisionali e provvisionale è difficilmente censurabile in sede di legittimità: contestazioni sull'entità sono normalmente devolute al giudice civile o a gradi successivi se non vi è vizio di motivazione manifesto.
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