Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su alloggi di edilizia sociale assegnati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente gestore degli immobili, ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretata alla luce dell'art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 200 del 2012, sulla base della natura non commerciale dell'attività e del fatto che i canoni fossero inferiori alla metà del canone medio di mercato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 200 del 2012, sostenendo che l'esenzione richiedesse comunque l'uso diretto dell'immobile da parte dell'ente; 2) violazione dell'art. 4 preleggi, assumendo che un regolamento ministeriale non potesse derogare ai requisiti di legge; 3) violazione dell'art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011, del d.m. n. 200 del 2012, art. 6 e art. 4, comma 4, oltre che omesso esame di fatto decisivo, per mancata indicazione dei canoni effettivamente percepiti e mancata presentazione della dichiarazione richiesta; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova dei canoni effettivamente riscossi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede, secondo la ricostruzione della Corte, che l'attività svolta nell'immobile sia non commerciale e, nel regime applicabile, che i corrispettivi siano simbolici o comunque tali da escludere il carattere economico dell'attività; nel caso concreto i canoni di locazione non erano simbolici.
d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. in l. n. 27 del 2012
La norma di ius superveniens rileva nel ridisegnare la disciplina dell'esenzione, ma non consente di riconoscere l'agevolazione in presenza di attività svolta con modalità economicamente rilevanti.
d.m. n. 200 del 2012
Il regolamento individua i requisiti per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali; per le attività ricettive richiede gratuità o corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi, ma tale soglia opera come limite di esclusione e non basta da sola a fondare l'esenzione.
d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12-ter
La mancata presentazione della dichiarazione prevista viene valorizzata come profilo decisivo contestato dal ricorrente.
d.m. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4
Per le attività ricettive, le modalità non commerciali sussistono solo se l'attività è gratuita o svolta con corrispettivi simbolici; il limite della metà del prezzo medio ha funzione restrittiva e non attributiva dell'esenzione.
d.m. n. 200 del 2012, art. 6
È richiamato insieme agli altri parametri regolamentari nella verifica dei requisiti dell'esenzione.
art. 4 preleggi
Un regolamento ministeriale non può derogare ai requisiti fissati dalla legge; tuttavia, nel caso concreto, il regolamento è letto come attuazione coerente della disciplina legislativa e connessa alla compatibilità UE.
art. 2697 c.c.
La parte che chiede l'esenzione o il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la natura e l'entità dei corrispettivi percepiti.
Cost. / disciplina UE sugli aiuti di Stato
L'esenzione è ammessa solo se non si traduce in un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; ciò giustifica la lettura restrittiva del requisito delle modalità non commerciali.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU/ICI prevista per gli enti non commerciali, non è sufficiente la mera destinazione dell'immobile ad attività istituzionale o socialmente rilevante: occorre verificare se l'attività sia svolta con modalità non commerciali e, in particolare, se i corrispettivi siano gratuiti o meramente simbolici.
- La nozione di corrispettivo simbolico va tenuta distinta da quella di canone semplicemente modesto: un corrispettivo che remuneri, anche solo in parte, il capitale o i costi del servizio conserva carattere sinallagmatico ed esclude la simbolicità richiesta per l'esenzione.
- Nel sistema del d.m. n. 200 del 2012, il parametro della metà del corrispettivo medio di mercato non costituisce di per sé un titolo sufficiente per ottenere l'agevolazione, ma funge da criterio limitativo per escluderla; l'esenzione richiede comunque il carattere non economico dell'attività.
- La prova dei presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca, ivi compresa la dimostrazione dei canoni effettivamente percepiti e degli ulteriori requisiti dichiarativi richiesti dalla disciplina applicabile.
- Le disposizioni regolamentari attuative in materia di esenzione devono essere lette in coerenza con la legge e con i vincoli derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, che impone di evitare agevolazioni tali da avvantaggiare attività economiche in concorrenza sul mercato.
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