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Ordinanza

Ordinanza n. 971/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 5.11.2025 e con condanna delle Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto nonché per il risarcimento dei danni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11.3.2026: - per l’annullamento della nota n. 273329 del 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 5 novembre 2025 per la conversione di patenti di guida svizzere e, con motivi aggiunti, nota ministeriale n. 273329 del 12 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del 5 novembre 2025, avente ad oggetto la conversione in Italia delle patenti di guida svizzere di categoria B, C1 e D, deducendo l’illegittimità del silenzio e chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti depositati l’11 marzo 2026 ha impugnato la nota ministeriale n. 273329 del 12 novembre 2025, richiamata nella successiva nota ministeriale n. 6336 del 13 gennaio 2026. Il giudizio è stato esaminato in camera di consiglio; dagli atti risultava tuttavia necessario acquisire la nota ministeriale impugnata, non depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, a seguito dell’impugnazione della nota ministeriale con motivi aggiunti, la controversia dovesse essere trattata con il rito ordinario e non con il rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio. Ha quindi disposto il mutamento del rito, stabilendo che il ricorso venga trattato all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. In funzione istruttoria, ha ordinato all’Amministrazione di depositare la nota ministeriale n. 273329 del 12 novembre 2025, necessaria per la decisione. Non è stata assunta alcuna decisione definitiva sull’obbligo di provvedere, sull’annullamento della nota o sulla domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando un giudizio introdotto come azione avverso il silenzio viene integrato con motivi aggiunti diretti contro un provvedimento espresso dell’Amministrazione, la controversia può essere assoggettata al rito ordinario e trattata in udienza pubblica, anziché restare confinata al rito camerale dell’azione sul silenzio.
  • Se il provvedimento impugnato con motivi aggiunti non è presente nel fascicolo processuale ed è necessario per la decisione, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione il suo deposito, rinviando la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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