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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35642/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo sopravvenuto tra le parti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale meccanismo sanzionatorio non opera quando l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Nola che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo nel fallimento di una società, aveva accolto solo parzialmente l'opposizione e ammesso il credito in chirografo per euro 88.026,69. Dopo la fissazione dell'udienza in Cassazione, entrambe le parti hanno depositato separati atti convergenti dichiarando di aver definito autonomamente la controversia e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente chiedeva quindi la definizione della lite in conformità a tale sopravvenienza; il resistente aderiva alla richiesta.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile sopravvenutamente per cessazione della materia del contendere, e non per integrale conferma della decisione impugnata o per l'ordinaria inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano concordemente di avere definito la controversia, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere sopravvenuta, la Corte può compensare integralmente le spese di lite se vi è concorde richiesta delle parti o ricorrono i presupposti del caso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo nei casi previsti dalla norma e non quando l'inammissibilità del ricorso derivi sopravvenientemente dalla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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