Cassazione Penale, Sentenza n. 20765/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata (art. 99, comma 2, nn. 1 e 2 e comma 3 cod. pen.). La difesa contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato se l'aumento di pena per recidiva fosse effettivamente giustificato e non avesse fornito motivazione conforme ai criteri di giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello incongrua e insufficiente. In particolare la Corte d'appello aveva giustificato il diniego di esclusione della recidiva con un'asserita 'prognosi infausta' sulla futura astensione da reati, argomentazione ritenuta erronea perché attinente all'istituto della sospensione condizionale della pena e non alla recidiva. La Cassazione ha annullato la statuizione relativa alla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio limitato a tale questione. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale per il reato di furto aggravato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto; richiamata per individuare la fattispecie contestata all'imputato.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Comma che elenca le aggravanti relative al reato di furto; richiamato per qualificare il fatto come furto aggravato.
art. 99 cod. pen.
comma 2, nn. 1 e 2 e comma 3
Disposizioni sulla recidiva: consentono l'aumento di pena per recidiva e richiedono che il giudice valuti concretamente se la reiterazione del reato riveli una maggiore capacità delinquenziale e pericolosità sociale.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena (parametri che il giudice deve considerare anche quando valuta l'incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio).
Massime di principio
- La recidiva va motivata con valutazione concreta della maggiore capacità delinquenziale e della pericolosità sociale dell'imputato: non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti.
- Non è corretto utilizzare considerazioni sulla 'prognosi' di futura astensione da reati (tipiche della sospensione condizionale della pena) per giustificare l'applicazione della recidiva.
- Se il giudice di primo grado non si è espresso chiaramente sull'applicabilità della recidiva, la Corte d'appello deve valutare espressamente tale aspetto e motivare adeguatamente l'eventuale aumento di pena.
- In caso di difetto o insuficiente motivazione della statuizione sulla recidiva la Cassazione può annullare la parte relativa alla recidiva e rinviare per un nuovo esame limitato a quel profilo, senza rimettere in discussione la responsabilità penale già dichiarata irrevocabile.
- Il giudice, nell'apprezzare la recidiva, deve considerare parametri come natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della recidiva e altri elementi individualizzanti della personalità del reo.
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