Sentenza del 27/03/2019 n. 8537 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N. S.p.A. aveva impugnato l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni relativi al mancato pagamento, per l'anno 2003, dell'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Dopo il rigetto nel merito da parte della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale, la società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla Regione resistente né comunicato al suo difensore con l'apposizione del visto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso sopravvenuto inammissibile. La rinuncia, non essendo stata effettuata secondo le formalità previste dall'art. 390 c.p.c., non ha prodotto l'estinzione del giudizio; tuttavia ha dimostrato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione. N. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori, che vi appongono il visto.
La rinuncia priva di tali formalità non determina l'estinzione del giudizio. Può però comportare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso se evidenzia il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione, la rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, non produce automaticamente l'estinzione del processo.
- Anche una rinuncia formalmente irregolare può portare alla dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta, quando dimostra che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.
- La rinuncia o il venir meno dell'interesse alla causa non esclude necessariamente la condanna alle spese, che può essere posta a carico della parte ricorrente secondo il principio di causalità.
- La decisione non contiene una pronuncia definitiva della Cassazione sulla fondatezza dell'imposta o delle sanzioni, poiché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.
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