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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8130/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario che rendeva conoscibili numerose cartelle di pagamento; la ricorrente contestava la validità delle notifiche delle cartelle (mancata o nulla notifica, mancanza di relata o avviso di ricevimento) e sosteneva l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza dell'interesse ad agire, applicando la disciplina sopravvenuta (d.l. n.146/2021 conv. L. n.215/2021, con l'inserimento del comma 4-bis all'art.12 del d.P.R. n.602/1973) e la successiva interpretazione delle Sezioni Unite (sentenza n.26283/2022). In ogni caso la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative alla nullità delle notifiche: il giudice di merito aveva accertato che le cartelle erano state regolarmente notificate e che la produzione documentale in appello era legittima; inoltre, quando la notifica è eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non è necessaria una raccomandata informativa separata. Per tali ragioni il ricorso non è stato accolto; le spese del presente giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis

    L'estratto di ruolo non è impugnabile"; salvo che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    La Corte ha applicato la norma come condizione dell'azione: l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile e il contribuente deve provare la sussistenza di una delle eccezioni tassative per avere interesse ad agire. La norma si applica anche ai processi pendenti.

  • D.L. n. 146/2021, art. 3-bis (convertito dalla L. n. 215/2021)

    Norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art.12 del d.P.R. n.602/1973. Ha modificato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo imponendo limiti stringenti all'azione del contribuente, come ricostruito dalla Corte.

  • Cass. SS.UU., sent. 6 settembre 2022, n. 26283

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina sul divieto di impugnare l'estratto di ruolo (comma 4-bis) si applica ai processi pendenti e ha natura regolativa della condizione dell'azione; la mancata impugnazione dell'estratto è rilevante salvo le eccezioni tassative previste.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Prevede la possibilità che la notifica delle cartelle sia eseguita dal concessionario; la Corte ha ricordato che, se la notifica è effettuata dal concessionario tramite spedizione postale ordinaria, si applicano le norme del servizio postale ordinario.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Nell'ambito del processo tributario è ammessa la produzione documentale anche in sede di appello; la Corte ha richiamato tale principio per ritenere legittima la produzione in appello dei documenti prodotti dall'agente della riscossione.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. b)bis

    Norma richiamata dalla ricorrente in riferimento al procedimento di notifica e alla relativa documentazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura alla luce dell'accertamento della regolarità delle notifiche.

  • codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 c.p.c.

    Art.112 richiamato in relazione all'omessa pronuncia su questioni sollevate; art.360 disciplina i motivi di cassazione (vizi di motivazione ed error in procedendo). La Corte ha valutato i motivi come spesso generici, sovrapposti e non idonei a fondare la cassazione.

Massime di principio

  • Dal 2021 l'estratto di ruolo è, in linea di principio, non impugnabile: il contribuente deve dimostrare la sussistenza di una delle eccezioni tassative (art.12 comma 4-bis d.P.R. 602/1973) per avere interesse ad agire.
  • La disciplina introdotta si applica anche ai processi pendenti: il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza dell'interesse mentre il contribuente ha l'onere di allegare e provare la sopravvenuta situazione che giustifichi l'impugnazione.
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello è generalmente ammessa, anche per documenti non prodotti o tardivamente prodotti in primo grado, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa speciale.
  • Quando la notifica della cartella è effettuata dal concessionario tramite spedizione postale ordinaria, si applicano le regole del servizio postale ordinario: non è sempre necessaria l'invio di una raccomandata informativa separata.
  • Se il giudice di merito accerta la regolarità delle notifiche, le eccezioni relative alla prescrizione o alla nullità delle cartelle risultano, di regola, precluse nell'azione diretta sull'estratto di ruolo; per contestare fatti estintivi può essere necessario utilizzare strumenti processuali differenti (es. opposizione).
  • Nelle impugnazioni in Cassazione vanno evitate doglianze generiche e la commistione di vizi (error in procedendo, insufficiente motivazione, violazione di legge): occorre circoscrivere e documentare chiaramente i fatti decisivi e le norme violate.

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