Sentenza del 19/06/2018 n. 2799 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Locazione di immobile per uso non abitativo - Obbligo dichiarativo - Sussiste - Clausola risolutiva espressa - Operatività - Impulso di parte - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. Poiché il locatore non aveva esercitato la clausola risolutiva espressa, il contratto doveva considerarsi ancora in essere nel periodo d'imposta accertato. Di conseguenza, i canoni pattuiti dovevano essere inseriti nella dichiarazione dei redditi anche se non materialmente percepiti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non dover dichiarare i canoni relativi al periodo d'imposta perché non incassati e perché il contratto conteneva una clausola risolutiva espressa. La decisione ha chiarito che, per le locazioni di immobili a uso non abitativo, l'obbligo dichiarativo dipende dalla vigenza del contratto e non dall'effettiva percezione dei canoni. La clausola risolutiva espressa, inoltre, non determina automaticamente la cessazione del rapporto: deve essere azionata dalla parte interessata.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei redditi fondiari derivanti da locazione di immobili non abitativi
Per gli immobili locati a uso non abitativo, i canoni pattuiti devono essere dichiarati finché il contratto è giuridicamente vigente, indipendentemente dalla loro effettiva riscossione.
Clausola risolutiva espressa
La clausola non produce automaticamente la risoluzione del contratto: la parte interessata deve manifestare la volontà di avvalersene. In assenza di tale iniziativa, il rapporto locativo continua a sussistere.
Massime di principio
- Nelle locazioni di immobili a uso non abitativo, la mancata riscossione dei canoni non esclude automaticamente l'obbligo di dichiararli: occorre verificare se il contratto fosse ancora valido nel periodo fiscale interessato.
- La presenza di una clausola risolutiva espressa non basta, da sola, a dimostrare la cessazione del contratto; è necessario provare che la clausola sia stata effettivamente azionata.
- Per evitare ulteriori obblighi fiscali, la cessazione o risoluzione del rapporto deve risultare da atti e comunicazioni idonei e tempestivi, non dalla sola intenzione del locatore o dal mancato pagamento del conduttore.
- In caso di morosità, è importante distinguere tra mancato incasso del canone e cessazione giuridica del contratto: fino alla risoluzione formalmente operata, le due situazioni non coincidono.
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