Sentenza n. 837/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza 17.2.2025 n. -OMISSIS- del Comune della -OMISSIS-, di sospensione della licenza taxi per la durata di 15 giorni consecutivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione della licenza taxi per 15 giorni consecutivi per mancato rispetto del turno e dell’orario di servizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza taxi, disposta dopo l’accertamento della presa di servizio alle ore 8:43 anziché alle ore 5:30. Ha dedotto, in primo luogo, che il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 avrebbe estinto l’intero procedimento sanzionatorio, comprese le sanzioni accessorie. In secondo luogo, ha sostenuto che la sospensione avrebbe richiesto la recidiva prevista dall’art. 34-bis della legge regionale Liguria n. 25/2007 e che l’art. 44, comma 5, del regolamento comunale, non prevedendo criteri di proporzionalità o graduazione, rimetterebbe la sanzione all’arbitrio dell’amministrazione; ha inoltre lamentato l’insufficienza dell’istruttoria sulle giustificazioni presentate. In terzo luogo, ha contestato l’erronea applicazione dell’art. 22, comma 2, del regolamento taxi, l’illegittimità dell’utilizzo di tale disposizione per sanzionare l’omessa comunicazione di una pausa nel servizio e l’adozione tardiva del provvedimento rispetto all’avvio del procedimento. Le parti avevano anche chiesto il rinvio dell’udienza in vista della possibile approvazione di un nuovo regolamento comunale con disciplina transitoria retroattiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha preliminarmente respinto la richiesta congiunta di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni attinenti alla tutela del diritto di difesa; la prospettiva di una futura disciplina regolamentare transitoria e di una composizione bonaria non integra tali presupposti. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la legge n. 689/1981 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie e non esclude autonome conseguenze disciplinari. Il pagamento in misura ridotta estingue quindi il procedimento relativo alla sanzione pecuniaria e la connessa obbligazione, ma non le ulteriori conseguenze derivanti dalla stessa violazione su un piano distinto. Il pagamento implica inoltre accettazione della sanzione pecuniaria e riconoscimento della responsabilità, impedendo di rimettere in discussione i presupposti di fatto dell’infrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’art. 44, comma 5, del regolamento comunale prevedeva direttamente la sospensione da 15 a 180 giorni per il mancato rispetto dei turni e delle modalità di acquisizione della corsa, senza richiedere la recidiva. L’amministrazione aveva applicato tale disposizione in modo vincolato, irrogando la sanzione nel minimo edittale. Le censure relative all’assenza di criteri di proporzionalità o graduazione avrebbero dovuto essere rivolte contro la norma regolamentare presupposta, che non era stata impugnata. Il terzo motivo è stato respinto: il pagamento in misura ridotta precludeva la contestazione dei fatti posti a fondamento della sanzione e il ritardo nell’adozione dell’atto finale non determinava illegittimità, non essendo stato indicato un termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal potere sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto solo per gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la prospettiva di una futura disciplina regolamentare o di una composizione bonaria.
art. 12 l. 689/1981
La disciplina della legge n. 689/1981 riguarda le violazioni cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria e non si estende alle autonome violazioni disciplinari.
art. 16 l. 689/1981
Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio pecuniario e la relativa obbligazione, ma non necessariamente le ulteriori conseguenze disciplinari della violazione.
art. 5 l. 21/1992
La competenza comunale a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio taxi e i requisiti dei titoli autorizzativi comprende il potere di stabilire le conseguenze del mancato rispetto delle regole di servizio.
art. 16 l.r. Liguria n. 25/2007
La disposizione è richiamata quale fondamento della competenza comunale a disciplinare il servizio di trasporto pubblico non di linea.
art. 34-bis l.r. Liguria n. 25/2007
La disposizione regionale è stata invocata dal ricorrente in relazione alla recidiva, ma il TAR ha ritenuto applicabile, per la specifica violazione, la distinta disciplina dell’art. 44, comma 5, del regolamento comunale.
art. 24, comma 2, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall’amministrazione comunale
La violazione dell’obbligo di rispettare turni e orari costituisce il presupposto della sospensione prevista dal regolamento comunale.
art. 44, comma 5, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
E’ prevista la sospensione dell’attività con atto del Dirigente del competente ufficio per un periodo da 15 a 180 giorni ... mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa
La sospensione della licenza da 15 a 180 giorni consegue al mancato rispetto dei turni di servizio senza necessità di contestazione della recidiva; l’amministrazione ha applicato la sanzione nel minimo edittale.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; il motivo è stato respinto.
art. 2 l. 241/1990
Il mero ritardo nella conclusione del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto in assenza di violazione di un termine perentorio previsto a pena di decadenza.
Massime di principio
- Il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa pecuniaria estingue il procedimento relativo alla sanzione pecuniaria e la connessa obbligazione, ma non impedisce l’applicazione di autonome conseguenze disciplinari previste per la medesima condotta su un distinto piano giuridico.
- Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, comportando accettazione della sanzione e riconoscimento della responsabilità, preclude al trasgressore la successiva contestazione dei presupposti di fatto dell’infrazione nell’ambito del giudizio relativo alle conseguenze disciplinari collegate.
- Quando una disposizione regolamentare non impugnata prevede direttamente la sospensione di una licenza per una determinata violazione, l’amministrazione che applichi tale disposizione esercita un potere vincolato; le censure relative all’assenza di criteri di proporzionalità, graduazione o recidiva devono essere rivolte contro la norma regolamentare presupposta e sono inammissibili se questa non è stata impugnata.
- Il ritardo nell’adozione del provvedimento finale non comporta, di per sé, l’illegittimità dell’atto sanzionatorio quando non sia violato un termine perentorio espressamente stabilito a pena di decadenza del potere amministrativo.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni connesse alla tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la possibilità di una futura modifica regolamentare, anche retroattiva, o di una composizione bonaria della controversia.
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