Cassazione Penale, Ordinanza n. 06888/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25 giugno 2024. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che l'affermazione di responsabilità penale fosse erronea. Con il terzo motivo ha contestato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano del tutto generici e non conformi ai requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché non indicavano gli elementi posti a base delle censure e non confrontavano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta congrua e sorretta da un solido compendio probatorio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, con riferimento ai reati di cui all'art. 642, primo comma, c.p., il termine massimo di prescrizione, aumentato per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non era ancora decorso alla data della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole all'imputato. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese, rilevando che la memoria depositata non conteneva elementi valutativi concreti meritevoli di considerazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di censura; la mera genericità impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
art. 642, primo comma, c.p.
Ai fini della prescrizione, il termine massimo deve essere calcolato tenendo conto dell'aumento derivante dalla recidiva riconosciuta; nel caso concreto esso non risultava ancora decorso alla data della sentenza impugnata.
cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi e manifesta infondatezza di una delle doglianze.
Massime di principio
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: non basta dedurre genericamente vizio di motivazione, violazione di legge o travisamento della prova se non si indicano con precisione gli elementi fattuali e argomentativi censurati.
- La deduzione di travisamento della prova richiede un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- La prescrizione va verificata considerando anche gli eventuali aumenti di termine derivanti da circostanze soggettive rilevanti, come la recidiva, quando questa sia stata riconosciuta e incida sul computo del termine massimo.
- Se il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato alla data della decisione impugnata, la doglianza sull'estinzione del reato è manifestamente infondata.
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