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Sentenza

Sentenza n. 4481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia; in appello, sentenza del TAR Calabria-Catanzaro che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha impugnato il diniego del Questore, deducendo tre motivi d’appello. In primo luogo ha lamentato error in procedendo e in iudicando, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 9 della l. n. 110/1975, sostenendo che l’Amministrazione e il TAR non avessero adeguatamente considerato le giustificazioni rese anche nell’ambito della partecipazione procedimentale e che non fosse stata dimostrata la sua inaffidabilità nell’uso delle armi. In secondo luogo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, rilevando che la stessa Questura aveva in precedenza rilasciato un titolo abilitativo anche dopo uno degli episodi successivamente valorizzati come ostativi al rinnovo. In terzo luogo ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse su un’asserita e inesistente pericolosità, senza elementi concreti idonei a dimostrare un rischio per la pubblica incolumità. L’appellante ha inoltre richiamato l’assenza di precedenti penali e le risultanze favorevoli del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e del certificato ex art. 335 c.p.p. Ha giustificato la presenza con soggetti controindicati sostenendo che si trattasse di colleghi incontrati durante sopralluoghi lavorativi, anche in orari serali o notturni e in trasferta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione di armi, e che il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e orientato in via preventiva alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni non riconducibili alla buona condotta, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale, di un abuso delle armi o di una responsabilità penale dell’interessato; possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale e valutazioni probabilistiche sulla possibilità di abuso. Nel caso concreto, il diniego era adeguatamente motivato sulla base di plurimi controlli nei quali l’appellante era stato trovato, anche in orari serali o notturni, in compagnia di soggetti gravati da significativi precedenti e pregiudizi di polizia per reati quali falsità ideologica, usura, associazione per delinquere, estorsione aggravata, violazioni edilizie, stupefacenti e lesioni personali. Le giustificazioni relative alle esigenze lavorative e alla natura occasionale degli incontri non sono state provate adeguatamente, soprattutto con riferimento a più episodi; l’onere di fornire elementi di riscontro gravava sull’interessato. La precedente concessione di un titolo abilitativo e l’assenza di precedenti penali non sono state ritenute decisive, poiché il diniego ha natura preventiva e non sanzionatoria e la valutazione riguarda l’affidabilità specifica nell’uso delle armi. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Rientra nel quadro normativo che consente all’autorità di pubblica sicurezza di valutare l’affidabilità del richiedente e la sua buona condotta ai fini del rilascio o del mantenimento del titolo di polizia.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale base della valutazione amministrativa sull’affidabilità del titolare del porto d’armi.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente di fondare il giudizio di non affidabilità anche su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.

  • art. 1 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È indicato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame autonomo.

  • art. 5 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È indicato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame autonomo.

  • art. 10 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È indicato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame autonomo.

  • art. 9 l. 18 aprile 1975, n. 110

    È indicato dall’appellante tra le disposizioni asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame autonomo.

  • art. 335 c.p.p.

    È richiamato con riferimento al certificato prodotto dall’interessato per dimostrare l’assenza di iscrizioni a suo carico; tale circostanza non è stata ritenuta decisiva rispetto alla valutazione preventiva di affidabilità.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nella valutazione sul rilascio, rinnovo o revoca del titolo, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva prevale sull’interesse privato al suo conseguimento o mantenimento.
  • La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente è ampiamente discrezionale, ha natura preventiva e non sanzionatoria e non richiede l’accertamento di una pericolosità sociale, di un abuso concreto delle armi o della commissione di un reato da parte dell’interessato.
  • Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, comprese frequentazioni con soggetti gravati da significativi pregiudizi penali o di polizia, quando tali circostanze siano ragionevolmente sintomatiche di una possibile futura situazione di abuso o rischio connessa alla disponibilità delle armi.
  • L’assenza di precedenti penali dell’interessato non impedisce il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi, poiché la valutazione amministrativa riguarda l’affidabilità specifica nell’uso delle armi e può fondarsi su elementi indiziari e probabilistici ulteriori rispetto alla fedina penale.
  • Chi contesta il rilievo attribuito dall’amministrazione a frequentazioni con soggetti controindicati deve fornire elementi concreti idonei a dimostrarne l’occasionalità o la necessità, non essendo sufficienti allegazioni generiche relative a esigenze lavorative o alla natura professionale dei rapporti.
  • La precedente concessione di un titolo di polizia non vincola l’amministrazione nel successivo esercizio del potere di rinnovo o revoca, qualora una nuova istruttoria evidenzi elementi attuali o complessivi tali da porre in dubbio l’affidabilità del titolare.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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