Sentenza n. 172/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - della nota dell'Agenzia LAORE, prot. n. 4330/21/02.02.2021, avente il seguente oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'assunzione a tempo determinato del personale necessario allo svolgimento delle attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche, ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 34/2020. Esclusione, con la quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per cui è causa; - della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE n. 51/21/28.01.2021, avente ad oggetto: Selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato del personale necessario allo svolgimento delle attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche, ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 34/2020. Approvazione atti e graduatoria Funzionario Tecnico di Agronomo, categoria D, livello retributivo D1; - della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE, rep. n. 0000015/21/18.01.2021 - nonché del Bando di concorso e del modello di domanda, allegati - avente ad oggetto: Attuazione L.R. n. 34/2020. Revoca procedure selettive in corso e approvazione bando in attuazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, con allegato n. 1/1, avente ad oggetto: Manifestazione di interesse per l'assunzione a tempo determinato del personale necessario allo svolgimento delle attività già in servizio nell'Associazione Regionale degli Allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 34/2020, relativa al concorso per soli titoli riservato al personale dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 47/2018; nella parte in cui è stato previsto: a) che il candidato debba essere in servizio presso l'ARAS, al 31 dicembre 2020, e aver prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, in mansioni corrispondenti a quelle per le quali si concorre (Bando di concorso, art. 2, comma 1, punto i); b) che i requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it dell'Agenzia Laore Sardegna e nella rete telematica interna e devono permanere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro (Bando di concorso, art. 2, penultimo comma); - di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale - anche se non espressamente richiamato nel presente ricorso - ma comunque pregiudizievole, in particolare: - della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE, rep. n. 0000008/21/14.01.2021, avente ad oggetto; Perseguimento degli indirizzi impartiti dalla DGR n. 67/24/31.12.2020; - della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE, rep. n. 00000/11/21/15.01.2021, avente ad oggetto: L.R. 28.12.2020, n. 34 – Adeguamento del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, con allegata Relazione Tecnico/Finanziaria; - della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE, rep. n. 0000019/21/19.01.2021, avente ad oggetto: Selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di complessive 234 unità, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018. Nomina Commissione esaminatrice; - del verbale n. 4/28.01.2020 della Commissione esaminatrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una selezione per soli titoli e gli atti della relativa procedura, concernente l'assunzione a tempo determinato di personale già impegnato presso l'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Agenzia Laore Sardegna lo ha escluso dalla selezione, nonché gli atti di approvazione della graduatoria, il bando e gli atti presupposti. In particolare, ha contestato le previsioni del bando che riservavano la partecipazione a chi fosse in servizio presso l'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna al 31 dicembre 2020 e avesse svolto attività di assistenza tecnica agli allevatori in mansioni corrispondenti a quelle oggetto della selezione, nonché la previsione secondo cui i requisiti dovessero essere posseduti alla pubblicazione del bando e mantenuti fino alla stipula del contratto. Il testo della sentenza non riporta l'illustrazione specifica dei vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa all'udienza dal difensore del ricorrente, alla presenza e con presa d'atto del difensore dell'amministrazione resistente, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure relative alla selezione e agli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente, resa in udienza dal difensore e presa d'atto dalla controparte, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice amministrativo non procede all'esame dei motivi di ricorso e definisce il giudizio in rito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata sulla base della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, purché la controparte ne abbia preso atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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