Sentenza del 28/04/2015 n. 1771 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
COSTI PER SPONSORIZZAZIONE - Deducibilità - Effettiva esecuzione dei servizi - Onere della prova in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stata riconosciuta la deducibilità dei costi di sponsorizzazione dal reddito e la detraibilità della relativa IVA, poiché il contribuente aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni. La sola presunta inidoneità organizzativa della società fornitrice non è stata ritenuta sufficiente a provare l’inesistenza dei servizi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria riteneva che le prestazioni di sponsorizzazione fossero inesistenti, anche perché la società fornitrice non appariva dotata di mezzi e strutture idonee a svolgerle. Il contribuente sosteneva invece l’effettiva esecuzione dei servizi, producendo fotografie dell’autovettura sponsorizzata, immagini del logo aziendale, riprese video della competizione e dichiarazioni del pilota relative alla partecipazione all’evento.
Massime di principio
- I costi di sponsorizzazione sono fiscalmente riconoscibili quando il contribuente dimostra concretamente che l’attività pubblicitaria è stata realmente svolta.
- L’onere della prova dell’effettività dei servizi grava sul contribuente, che deve conservare documentazione coerente e verificabile, come contratti, fatture, fotografie, video, materiali pubblicitari e testimonianze.
- La valutazione deve concentrarsi sull’effettiva esecuzione della prestazione e non soltanto sulla struttura organizzativa o sulla capacità economica apparente del fornitore.
- La presenza del marchio sponsorizzato sul veicolo, la partecipazione documentata alle competizioni e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti possono costituire elementi probatori rilevanti.
- In assenza di prova dell’effettività, l’Amministrazione può contestare la deducibilità del costo e la detrazione dell’IVA; pertanto, la documentazione dell’attività svolta è essenziale.
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