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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025 unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul Burm n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202400211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi rispettivamente al Programma operativo sanitario 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale regionale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori privati accreditati per il 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato i decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi, chiedendone l'annullamento. Il testo dell'ordinanza interlocutoria non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le censure relative ai singoli decreti. Il Presidente del TAR ha invece rilevato l'esigenza di acquisire dalle parti costituite informazioni sull'attuale interesse alla decisione e sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, oltre a eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito né la fondatezza delle censure. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'eventuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, qualora l'interesse permanga, sulle connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è stato disposto per razionalizzare i ruoli di udienza, individuare i ricorsi che richiedono un'effettiva trattazione del merito e contribuire alla ragionevole durata del processo. La decisione è espressamente rimessa al Collegio.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Utilizzato per fondare il dovere di cooperazione delle parti e del giudice nella verifica dell'attuale interesse alla decisione e nella razionalizzazione della trattazione dei giudizi.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e all'inserimento nei ruoli di udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

Massime di principio

  • Nell'ambito della gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare la causa.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere richiesto anche di indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di razionalizzare la trattazione.
  • La cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo legittima l'acquisizione di dichiarazioni mirate sull'attualità dell'interesse e sull'esistenza di sopravvenienze processuali, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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