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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di cessione gratuita di aree a favore del Comune.

Giustizia amministrativa202400075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Obbligo di cessione gratuita di aree a favore del Comune, azionato mediante domanda di esecuzione in forma specifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di cessione gratuita di aree in suo favore nei confronti del fallimento della società obbligata. L'ordinanza non ricostruisce gli specifici motivi sostanziali o di legittimità posti a fondamento della domanda, ma rileva che, considerata la risalenza della causa, non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito. Il giudice richiede quindi al Comune di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, di aggiornare e documentare la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Alla controparte privata è richiesto di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su circostanze eventualmente indicative della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone specifici incombenti istruttori. Entrambe le parti devono adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Comune deve dichiarare e motivare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione, aggiornando e documentando gli sviluppi della vicenda e segnalando l'eventuale necessità di istruttoria; il fallimento deve completare, ove occorra, la propria difesa e riferire su sopravvenienze rilevanti. Il giudice avverte che l'inerzia o la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche desunto dal comportamento processuale della parte rimasta inerte dopo un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini probatori, secondo quanto richiamato nell'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può essere valutata in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo il richiamo effettuato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, in una causa risalente, non risultino attività processuali recenti indicative della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre un'istruttoria finalizzata a verificare l'attualità dell'interesse delle parti e gli eventuali sviluppi sopravvenuti della controversia.
  • La parte ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori disposti per verificare la permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente al comportamento processuale della parte, quale elemento decisivo per desumere in modo implicito ma inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Anche la parte resistente può essere chiamata a riferire su fatti o atti sopravvenuti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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