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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22601/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di un credito, poi quantificato in euro 41.827,13, emesso nei confronti della società debitrice e anche dei soci. Il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello respingeva il gravame dei soccombenti. In cassazione i soci deducevano tre censure: primo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame del difetto di legittimazione passiva, sostenendo che tale difetto fosse una mera difesa e che la controparte conoscesse la trasformazione della società di persone in s.r.l., con conseguente insussistenza della legittimazione a chiedere il pagamento ai soci; secondo, violazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito ai documenti di trasporto e consegna natura di prove atipiche contestabili senza querela di falso o disconoscimento; terzo, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per asserito malgoverno dell'onere della prova, specie quanto al disconoscimento dei buoni di consegna e alle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente operatività della cd. doppia conforme e preclusione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., sia perché i ricorrenti non avevano indicato un preciso fatto storico decisivo asseritamente omesso. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la mera censura della valutazione delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulla base della medesima ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda la censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, nel rispetto del principio di specificità.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia probatoria delle scritture private, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di disconoscimento della scrittura privata, ma senza che ciò consentisse in cassazione una rivalutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché risolta in critica alla valutazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è deducibile per contestare l'apprezzamento delle prove o la maggiore o minore attendibilità delle fonti istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile quando le sentenze di primo e secondo grado si fondano sulla stessa ratio decidendi, anche se la decisione d'appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • La violazione delle norme sulla prova e sul disconoscimento dei documenti non può essere utilizzata in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché la scelta delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
  • La doglianza sull'onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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