Sentenza n. 6/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della nota Prot. 23/03/2022.0167738.U., notificata a mezzo pec in data 23 marzo 2022, con cui il Comune di Milano ha determinato in euro 394.177,83 l'importo dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali; - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale; e conseguentemente per l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali da corrispondere per l'intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, previsto in Milano, Piazza Perego n. 9, oggetto della SCIA ex art. 23 D.P.R. 380 del 2001 – PG 608567/2021 del 12 novembre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale della monetizzazione delle dotazioni territoriali per un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione, ampliamento e mutamento di destinazione d'uso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la quantificazione comunale della monetizzazione degli standard, pari a euro 394.177,83, chiedendo l'accertamento della debenza della minor somma di euro 314.021,55. L'intervento, realizzato mediante demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, comprendeva due nuovi fabbricati entrambi residenziali, con ampliamento della superficie e utilizzazione di diritti edificatori perequati e di un bonus del 5%. La società aveva ritenuto non dovuta la monetizzazione per il cambio di destinazione d'uso, sostenendo che le superfici dei due fabbricati considerate separatamente fossero inferiori alla soglia di 250 mq prevista dall'art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT. Il Comune aveva invece cumulato le superfici oggetto dei cambi da destinazione produttiva e direzionale a residenziale, rilevando il superamento complessivo della soglia e imponendo la relativa monetizzazione. La ricorrente non ha contestato la maggiore somma relativa al bonus del 5%, ma soltanto quella riferita al cambio di destinazione d'uso. In rito, il giudice ha esaminato la giurisdizione e la natura della pretesa comunale, ritenendo applicabile la giurisdizione esclusiva amministrativa e qualificando il rapporto relativo alla monetizzazione come ordinario rapporto obbligatorio, non soggetto ai termini decadenziali dell'azione di annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ritenendo che le controversie sulla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione degli standard rientrino nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Ha precisato che la determinazione del contributo e della monetizzazione non ha natura autoritativa, ma attiene a un ordinario rapporto obbligatorio di diritto pubblico, sicché non è necessaria una tempestiva impugnazione dell'atto di quantificazione secondo i termini decadenziali dell'azione annullatoria. Nel merito, ha respinto l'unico motivo. L'intervento doveva essere valutato unitariamente, poiché riguardava il medesimo lotto, era descritto nella SCIA come un nuovo complesso residenziale composto da due edifici ed era stato attuato mediante un'unica operazione di demolizione e ricostruzione. La valutazione globale evidenziava un significativo aggravio del carico urbanistico, derivante dall'aumento della superficie e dal passaggio da destinazioni produttiva e direzionale a residenziale. L'art. 11, comma 3, delle Norme del Piano dei Servizi non imponeva una valutazione frazionata delle superfici dei singoli edifici; il computo cumulativo era coerente con la finalità della soglia di 250 mq e impediva elusioni ottenute mediante artificiosi frazionamenti. È stata quindi confermata la debenza della monetizzazione determinata dal Comune. Le spese sono state compensate per la risalenza e la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli oneri e ai rapporti pubblicistici connessi all'attività edilizia, comprese quelle sulla monetizzazione degli standard.
art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990
Il rapporto relativo al pagamento del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard è qualificato come ordinario rapporto obbligatorio, salvo diversa disposizione di legge, senza necessità di impugnazione decadenziale dell'atto di quantificazione.
art. 23 Cost.
nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
I criteri di determinazione del contributo di costruzione e delle somme sostitutive delle dotazioni territoriali devono trovare fondamento nelle norme che li disciplinano ed essere rigorosamente rispettati.
art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano
La soglia di 250 mq per la debenza delle dotazioni territoriali in caso di cambio da destinazione produttiva o direzionale a residenziale deve essere applicata considerando unitariamente le superfici riconducibili a un unico intervento edilizio, non mediante frazionamento dei singoli edifici.
art. 23 d.P.R. 380/2001
È il titolo edilizio utilizzato per l'intervento, una SCIA alternativa al permesso di costruire; il suo richiamo descrive il contesto edilizio della controversia.
Massime di principio
- Le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., anche quando abbiano ad oggetto il solo accertamento del rapporto di credito.
- La determinazione del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard non costituisce, di per sé, esercizio di potestà autoritativa, ma attiene a un ordinario rapporto obbligatorio di diritto pubblico; pertanto, la contestazione della debenza o dell'importo non è soggetta ai termini decadenziali dell'azione di annullamento.
- Quando più opere edilizie sono realizzate sul medesimo lotto nell'ambito di un'unica operazione funzionale, l'incidenza sul carico urbanistico deve essere valutata globalmente e non mediante la considerazione atomistica dei singoli edifici o interventi.
- Una soglia quantitativa prevista dalla disciplina urbanistica per individuare i cambi di destinazione d'uso che comportano il reperimento o la monetizzazione degli standard deve essere applicata al complesso delle superfici riconducibili a un unico intervento, quando il computo separato consentirebbe artificiosi frazionamenti ed elusioni della disciplina.
- Nel calcolo delle dotazioni territoriali connesse a un cambio di destinazione d'uso, la valutazione complessiva è giustificata quando l'intervento determina un effettivo e significativo aggravio del carico urbanistico, quale può derivare dall'incremento della superficie e dalla trasformazione di destinazioni produttive o direzionali in residenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →