Sentenza del 29/02/2016 n. 1801 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA SULLE DONAZIONI - Trust - Natura solutoria - Art. 2 comma 47 d.l. n. 262/2006 - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 a un trust solutorio. Il trust era stato istituito su autorizzazione del Tribunale fallimentare per segregare i diritti relativi a periodi di multiproprietà di un complesso immobiliare, nell'ambito della gestione della crisi della società fallita. Il punto centrale era stabilire se tale trust costituisse un vincolo di destinazione avente causa donandi, assoggettabile all'imposta, oppure se avesse natura meramente solutoria e funzionale all'adempimento o alla liquidazione di obbligazioni.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo una lettura sistematica dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, la disposizione riguarda i vincoli di destinazione con causa liberale o donativa, ai quali non è riconducibile un trust solutorio. Poiché il trust aveva finalità di segregazione e soddisfacimento di esigenze connesse alla procedura fallimentare, senza arricchimento gratuito dei beneficiari, la relativa imposizione non era dovuta.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006
Imposta sulle successioni e donazioni
La norma non si applica indistintamente a ogni vincolo di destinazione o trust, ma deve essere interpretata nel contesto della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Sono ricompresi i vincoli con causa donandi, mentre restano esclusi i trust solutori privi di finalità liberale.
Massime di principio
- L'imposta sulle successioni e donazioni non si applica automaticamente a qualsiasi trust o vincolo di destinazione: occorre verificare la causa concreta dell'operazione.
- Un trust con finalità solutoria, liquidatoria o di garanzia, istituito per adempiere obbligazioni o soddisfare creditori, tende a non integrare un trasferimento gratuito imponibile.
- La segregazione patrimoniale non equivale di per sé a un arricchimento del trustee o dei beneficiari e non determina automaticamente l'imposizione proporzionale.
- Per stabilire il regime fiscale occorre distinguere i trust aventi causa donativa, caratterizzati da un intento di liberalità, dai trust funzionali alla gestione o alla liquidazione di rapporti obbligatori.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione concreta del trust, dal contenuto dell'atto istitutivo, dai beneficiari effettivi e dall'eventuale esistenza di un arricchimento gratuito.
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