Cassazione Penale, Sentenza n. 04193/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione sulla qualifica soggettiva della persona offesa: si contestava che il medico di guardia presso la casa circondariale, essendo libero professionista convenzionato, debba essere qualificato come pubblico ufficiale soltanto quando redige certificati; per il resto sarebbe incaricato di pubblico servizio. Si eccepisce inoltre che il medico non è dipendente pubblico ma libero professionista in convenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto responsabile Christian Gangi del reato previsto dall'art. 341-bis c.p. per aver offeso l'onore del medico di turno in carcere. La Corte ha richiamato il criterio oggettivo-funzionale delineato dalla legge 26/4/1990 n.86 e dagli artt. 357 e 358 c.p., nonché la consolidata giurisprudenza che considera il medico convenzionato con l'ASL pubblico ufficiale quando esercita funzioni pubbliche e poteri certificativi. In ragione della attività effettivamente svolta dal medico di guardia, la Corte lo ha qualificato come pubblico ufficiale. Ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma del reato contestato; la condotta di offesa è stata ritenuta sussumibile in tale articolo a fronte della qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa
art. 357 cod. pen.
Definizione di pubblico ufficiale; la Corte applica il criterio oggettivo-funzionale, riconoscendo pubblico ufficiale chi esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi nell'ambito di potestà pubblica
art. 358 cod. pen.
Definizione di incaricato di pubblico servizio; utile per distinguere le fattispecie in base alla presenza o meno dei poteri tipici della potestà amministrativa
legge 26 aprile 1990, n. 86
Ha introdotto e chiarito il criterio oggettivo-funzionale per la qualificazione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, superando il riferimento al rapporto di dipendenza
Giurisprudenza citata
Sez. U n.10086/1998; Sez. U n.7958/1992; Sez. 6 n.35836/2007; Sez. 6 n.29788/2017; Sez. 6 n.12156/2024; Sez.5 n.10443/2011
Orientamento consolidato secondo cui il medico, anche se libero professionista convenzionato con ASL o struttura privata, può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale quando svolge funzioni pubbliche e atti di certificazione inerenti l'erogazione di servizi sanitari pubblici
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale si valuta in base all'attività effettivamente svolta (criterio oggettivo-funzionale), non in base alla qualità formale del rapporto di lavoro o alla mera convenzione
- Un medico convenzionato con l'ASL o con strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario è pubblico ufficiale quando esercita poteri certificativi o funzioni pubbliche rilevanti
- Nel contesto carcerario, gli operatori sanitari che contribuiscono alle finalità dell'istituto e svolgono attività disciplinata da norme di diritto pubblico devono essere considerati pubblici ufficiali
- Per valutare la qualifica soggettiva della persona offesa è necessario accertare la presenza di poteri tipici della potestà amministrativa (es. certificazione, poteri autoritativi), non il solo titolo contrattuale
- La mera natura privatistica del rapporto (libero professionista in convenzione) non esclude di per sé l'applicazione delle fattispecie penali volte a tutelare la pubblica amministrazione; occorre un esame funzionale dell'attività
- In contenziosi simili, la difesa deve documentare in modo preciso l'assenza di poteri certificativi o pubblicistici concreti nell'attività svolta dal sanitario per cercare di escludere la qualifica di pubblico ufficiale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03966/2026 del 02/02/2026
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03967/2026 del 02/02/2026
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03971/2026 del 02/02/2026
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03973/2026 del 02/02/2026
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03974/2026 del 02/02/2026
- Sentenza penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04050/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →