Cassazione Penale, Ordinanza n. 01829/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata nella sentenza. La Corte rileva tuttavia che il ricorso non indica in modo specifico e autosufficiente un errore manifesto di qualificazione giuridica, né evidenzia una violazione di legge immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa, segue anche la sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto di applicazione della pena; la sentenza non ne discute il merito, ma solo la qualificazione giuridica nel rito speciale.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel giudizio di patteggiamento consente il ricorso per cassazione per errore di qualificazione giuridica del fatto solo nei limiti dell'errore manifesto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca una violazione di legge in modo generico, senza dimostrare in modo autosufficiente il contrasto tra capo di imputazione, motivazione della sentenza e qualificazione giuridica adottata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione non esente da colpa del ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica dell'errore di qualificazione nel patteggiamento non può risolversi in una rivalutazione opinabile del fatto, ma richiede una discrasia evidente tra fatto contestato e norma applicata.
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