Cassazione Penale, Sentenza n. 15692/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato l'istanza ex art. 666 c.p.p. volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un ampliamento edilizio ritenuto abusivo. Hanno sostenuto che l'intervento costituiva una difformità parziale rispetto al titolo abilitativo (non una nuova costruzione) e che sussisterebbe l'impossibilità tecnica sopravvenuta di eseguire la demolizione senza pregiudicare la porzione lecita, invocando la procedura di "fiscalizzazione" ex art. 34 d.P.R. 380/2001 ovvero la revoca dell'ordine perché ineseguibile. Hanno altresì denunciato che il giudice dell'esecuzione avrebbe esercitato potestà amministrativa, non avendo valutato adeguatamente la documentazione tecnica fornita e non avendo acquisito relazione tecnica autonoma.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che, all'esito del termine concesso per la demolizione, il manufatto era stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune e che, in mancanza di deliberazione comunale di mantenimento per prevalenti interessi pubblici, ai ricorrenti non residuava interesse alla revoca dell'ordine di demolizione. In ogni caso la Corte ha confermato che il manufatto è stato realizzato totalmente in assenza di titolo edilizio e senza la preventiva autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 d.P.R. 380/2001; tale accertamento è ormai coperto da giudicato e non sindacabile in questa sede. Perciò la procedura di "fiscalizzazione" ex art. 34 è inapplicabile (si applica solo a interventi in parziale difformità) e la richiesta dei ricorrenti era infondata. La Corte ha inoltre ricordato che l'onere di allegazione e di prova in sede di esecuzione spetta al ricorrente, e che il giudice dell'esecuzione non è tenuto a svolgere accertamenti tecnici d'ufficio se il ricorrente non produce elementi probatori specifici. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese e i ricorrenti sono stati tenuti a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 34
L'art. 34 disciplina la 'fiscalizzazione' e si applica soltanto agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; è inapplicabile alle opere completamente prive di titolo. La Corte ha ritenuto che, essendo l'opera totalmente abusiva e priva di autorizzazione sismica, la procedura non può essere invocata.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31
Prevede l'ordine di demolizione per le opere abusive; la sentenza di merito aveva già ordinato la demolizione e la Corte ha confermato la permanenza dell'ordine in assenza di sanatoria idonea.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 36
Disciplina il permesso in sanatoria e la 'doppia conformità' richiesta per estinguere i reati urbanistici; la Corte ricorda che la sanatoria idonea ad estinguere i reati richiede la doppia conformità e non opera, in particolare, quando manca l'autorizzazione antisismica.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 45, comma 3
Stabilisce che la sanatoria riguarda i reati contravvenzionali previsti dal d.P.R.; la Corte lo richiama per distinguere quale tipo di reato possa essere estinto dalla sanatoria.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 94
Prevede l'autorizzazione preventiva in materia antisismica; la sua omissione rende l'opera insuscettibile della 'doppia conformità' richiesta per la sanatoria e ostacola quindi la possibilità di revoca dell'ordine di demolizione.
Codice di procedura penale - art. 666
Norma che consente l'istanza in sede di esecuzione per ottenere provvedimenti relativi all'esecuzione delle pene accessorie, qui richiamata quale base procedurale dell'istanza dei ricorrenti.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. a) e b)
Criteri per i motivi di ricorso per cassazione: lett. a) vizio di diritto, lett. b) errata interpretazione di norme; i ricorrenti avevano invocato tali censure, ma la Corte le ha ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento.
L.R. Sicilia n. 16/2016 - art. 14
Norma regionale richiamata in relazione alla sanabilità: la Corte ha ritenuto che il requisito della 'doppia conformità' sia escluso per edificazioni effettuate in assenza dell'autorizzazione sismica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e all'equa determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in via equitativa.
Massime di principio
- Se, dopo il termine per la demolizione disposto in sentenza, il manufatto viene acquisito al patrimonio disponibile del Comune e il consiglio comunale non delibera il mantenimento per prevalenti interessi pubblici, il condannato perde interesse alla revoca dell'ordine di demolizione; il ricorso risulta quindi inammissibile per difetto di interesse.
- La procedura di 'fiscalizzazione' ex art. 34 d.P.R. 380/2001 si applica solo agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire; è esclusa per edificazioni totalmente prive di titolo.
- In sede di esecuzione penale l'onere di allegazione spetta al ricorrente: chi invoca l'impossibilità di esecuzione o la sanabilità dell'opera deve proporre fatti e documenti specifici e, se necessario, la prova tecnica. Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a effettuare accertamenti tecnici d'ufficio quando il ricorrente non produce elementi concreti.
- L'impossibilità tecnica di demolire senza pregiudizio della parte lecita deve essere dimostrata; se il danno è imputabile al condannato (per aver realizzato o tollerato l'abuso), la dedotta impossibilità non rileva.
- La mancanza dell'autorizzazione antisismica (art. 94 d.P.R. 380/2001) compromette la possibilità di ottenere la 'doppia conformità' necessaria per la sanatoria che estingue i reati urbanistici; quindi abusi con violazioni antisismiche sono difficilmente sanabili ai fini dell'estinzione del reato o della revoca dell'ordine di demolizione.
- Le impugnazioni basate su questioni già decise con sentenza divenuta irrevocabile (giudicato) sono inammissibili nella sede di esecuzione quando mirano a rimettere in discussione fatti definitivamente accertati.
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