Cassazione Civile, Ordinanza n. 26239/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca per il pagamento di una somma dovuta in forza di fideiussione prestata da una società in favore di una società debitrice principale. La società garante ha proposto opposizione al decreto, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2384, 2475-bis e 2380-bis c.c., sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente accertato la stretta strumentalità della fideiussione rispetto all'oggetto sociale della garante e che fosse comunque provata la conoscenza, da parte della banca, della limitazione dei poteri dell'amministratore e dell'agire intenzionalmente in danno della società; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per non avere la Corte spiegato come la fideiussione potesse soddisfare un interesse economico o contribuire all'attività della società garante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, per rendere opponibili al terzo le limitazioni ai poteri rappresentativi degli amministratori di società di capitali, non basta la mera conoscenza della limitazione, ma occorre provare un accordo fraudolento o comunque la consapevolezza del terzo di stipulare un atto potenzialmente dannoso per la società. Ha inoltre escluso che la fideiussione possa considerarsi di per sé dannosa in modo tale da elidere il requisito normativo dell'agire intenzionalmente a danno, precisando che la valutazione deve essere condotta in concreto, considerando l'intero contesto fattuale. Il secondo motivo è stato respinto perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la sentenza d'appello indicato le ragioni concrete del collegamento economico e societario tra garante e debitrice principale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2384 c.c.
La limitazione dei poteri di rappresentanza degli amministratori non è opponibile al terzo sulla base della sola conoscenza della limitazione, ma richiede la prova di un comportamento fraudolento o consapevolmente dannoso del terzo.
art. 2475-bis c.c.
Per opporre al terzo contraente le limitazioni ai poteri rappresentativi degli amministratori di s.r.l. non basta la mera conoscenza della limitazione: occorre dimostrare che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società, con accordo fraudolento o consapevolezza di un atto potenzialmente lesivo.
art. 2380-bis c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla disciplina dei poteri gestori e rappresentativi degli amministratori, senza un autonomo principio interpretativo sviluppato nella decisione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'accordo fraudolento o la consapevolezza del terzo di un atto potenzialmente dannoso grava su chi invoca l'opponibilità del vizio al terzo e l'inefficacia dell'atto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza d'appello esponga, in modo sufficiente, le ragioni fattuali e logiche della decisione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità al terzo delle limitazioni dei poteri rappresentativi degli amministratori di società di capitali, non è sufficiente la mera conoscenza della limitazione statutaria o interna: occorre provare che il terzo abbia agito in modo fraudolento o, comunque, con consapevolezza dell'idoneità dell'atto a recare danno alla società.
- L'onere di provare l'accordo fraudolento o l'agire intenzionalmente dannoso del terzo incombe sulla parte che intende far valere l'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo.
- La mera astratta rischiosità o possibile pregiudizievolezza di un tipo negoziale, come la fideiussione, non basta a integrare automaticamente il requisito dell'agire intenzionalmente a danno richiesto dalla legge: è necessaria una valutazione concreta della specifica operazione e del contesto in cui è stata posta in essere.
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibilmente non pertinente quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto se il giudice di merito ha indicato elementi fattuali specifici idonei a sorreggere la decisione.
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