Ordinanza n. 519/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia numero di registro -OMISSIS- del 29 agosto 2023, notificato via pec al dott. -OMISSIS- nella stessa data, recante la revoca dell’autorizzazione Entratel già rilasciata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione Entratel già rilasciata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia del 29 agosto 2023 recante la revoca dell'autorizzazione Entratel. Il TAR, senza definire il merito, ha ritenuto necessario acquisire una precisazione motivata del ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, con indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Il ricorrente deve, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT, dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla controversia; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della revoca dell'autorizzazione Entratel.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre elementi dalla sua inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire l'aggiornamento della situazione processuale e sostanziale, verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e ottenere dall'amministrazione chiarimenti documentati e gli atti rilevanti non ancora depositati.
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