Cassazione Penale, Sentenza n. 13097/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 2 e 10-ter del d.lgs. 74/2000: si contestava che mancasse il dolo specifico (conseguire l'evasione) in capo all'imputato rispetto all'uso di fatture per operazioni inesistenti e che la Corte di appello avrebbe fondato la condanna in modo apodittico sulla sola qualifica di legale rappresentante e sulla sottoscrizione della dichiarazione. In aggiunta, si deduceva la sussistenza della "crisi di liquidità" dell'impresa come causa che avrebbe giustificato l'omesso versamento dell'acconto IVA (esimente/causa di non imputabilità), lamentandone la mancata o insufficiente valutazione da parte del giudice d'appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" tra primo e secondo grado, per cui la motivazione del primo grado è integrata da quella d'appello. Sulla questione del dolo specifico, la Corte ha confermato che la prova può essere desunta anche in via presuntiva da plurimi elementi oggettivi e anomali relativi all'emittente e all'utilizzatore delle fatture; ha inoltre precisato che il dolo specifico può configurarsi come dolo eventuale se l'agente "lucidamente" accetta il rischio che l'operazione comporti l'evasione. Quanto alla crisi di liquidità, la Corte ha ribadito la regola di massima secondo cui la semplice difficoltà finanziaria non esclude il dolo o la responsabilità penale: l'eccezionalità della situazione deve essere provata dall'imputato dimostrando l'imputabilità non a lui e l'impossibilità assoluta di reperire risorse (anche tramite credito o sacrifici personali). Pertanto la condanna (pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione, con il doppio beneficio della sospensione condizionale e della non menzione nel casellario giudiziale, come inflitta in primo grado e confermata in appello) è stata confermata in Cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, articolo 2
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede il dolo specifico finalizzato all'evasione; la Corte ammette che tale dolo specifico possa realizzarsi anche in forma di dolo eventuale, purché caratterizzato dalla lucida accettazione del rischio che la condotta determini l'evasione.
D.lgs. 74/2000, articolo 10-ter
Riguarda l'omesso versamento dell'IVA. La responsabilità richiede consapevolezza e volontà dell'omissione; l'allegata crisi di liquidità non esclude il dolo salvo che sia provata l'assoluta impossibilità di adempiere per cause non imputabili all'imprenditore e dopo aver esperito tutte le misure idonee.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso perché il ricorrente denunciava illogicità della motivazione; la Corte, invece, ha ritenuto che la motivazione del primo grado integrasse quella d'appello in presenza di doppia conforme.
Art. 45 c.p.
Norma citata nel dibattito sulla possibile rilevanza della crisi come forza maggiore; la Corte ha richiamato il principio che la mera crisi di liquidità non configura di per sé forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità penale.
Art. 54 c.p.
Richiamato in relazione allo stato di necessità; la Corte ha sottolineato che nemmeno lo stato di necessità può essere riconosciuto automaticamente per la semplice difficoltà finanziaria dell'impresa.
Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e Sezioni Penali della Cassazione)
La Corte ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: a) la nozione di dolo eventuale, così come elaborata dalle Sezioni Unite, può integrare il dolo specifico richiesto per i reati fiscali quando vi sia "lucida accettazione" del rischio; b) in presenza di doppia conforme d'appello e primo grado la motivazione va letta unitariamente; c) l'onere di prova circa la non imputabilità e l'impossibilità di reperire risorse grava sull'imputato che invoca la crisi di liquidità come scriminante.
Massime di principio
- In reati fiscali con uso di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 può ricomporsi anche come dolo eventuale se emergono elementi oggettivi che rendono ragionevole inferire la "lucida accettazione" del rischio evasivo da parte del contribuente.
- La prova della conoscenza della falsità delle fatture può essere desunta in via presuntiva da anomalie oggettive (assenza di struttura operativa dell'emittente, discrepanze temporali tra lavori e fatture, contratti generici, mancanza di corrispondenza documentale, destinazione delle fatture a finalità di abbattimento dei costi), non essendo sufficiente in sede di legittimità proporre una diversa valutazione delle stesse prove.
- Il principio della "doppia conforme" implica che la sentenza d'appello possa richiamare e integrarsi con la motivazione del primo grado: le doglianze non criticamente mosse rispetto agli argomenti già esaminati possono essere ritenute inammissibili.
- La crisi di liquidità o d'impresa non scusa automaticamente l'omesso versamento di imposte: per ottenere un'esimente è necessario provare l'eccezionalità della situazione, la non imputabilità della crisi e l'impossibilità di reperire risorse con tutte le misure ragionevoli (compreso il ricorso al credito o sacrifici personali).
- Onere probatorio: chi invoca cause esimenti legate alla gestione aziendale o alla liquidità deve documentare compiutamente e in modo specifico le misure adottate e l'impossibilità residua di adempiere, altrimenti la valutazione di merito favorevole alla prosecuzione della responsabilità resta insindacabile in Cassazione.
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