Ordinanza n. 313/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’autorizzazione per la gestione di un istituto di vigilanza privata e dell’autorizzazione all’uso delle divise per le guardie particolari giurate
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto prefettizio dell’1 aprile 2026 che ha rigettato l’istanza presentata per ottenere l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione di un istituto di vigilanza privata, nonché l’istanza per l’autorizzazione all’uso delle divise delle guardie particolari giurate dipendenti ai sensi degli artt. 230 e 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e, per quanto occorrer possa, le comunicazioni e integrazioni dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente le singole censure di legittimità, ma dà atto della contestazione della legittimità del diniego. Il ricorrente ha inoltre formulato una richiesta istruttoria, chiedendo il deposito della documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e degli ulteriori atti individuati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha rilevato che il provvedimento impugnato espone diffusamente criticità soggettive e relazionali riguardanti la compagine operativa della società, sulla base di valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza; gli eventuali necessari approfondimenti sulle censure sono stati riservati alla fase di merito. La sospensione è stata comunque negata anche per difetto del periculum in mora, non essendo stati forniti elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio effettivo, grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. Il TAR ha invece accolto la richiesta istruttoria, ordinando all’amministrazione di depositare la documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e gli atti puntualmente indicati nel ricorso, con possibilità di oscurare soltanto i dati personali o sensibili di terzi non pertinenti e non utili alla difesa. Il deposito deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 134 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione di polizia richiesta per la gestione di un istituto di vigilanza privata.
artt. 230 e 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Riguardano l’autorizzazione all’uso delle divise per le guardie particolari giurate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato in relazione alle comunicazioni e integrazioni dei motivi ostativi adottate nel procedimento.
art. 55 c.p.a.
Richiede, ai fini della tutela cautelare, anche la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il requisito è stato ritenuto insussistente.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È posto a fondamento dell’ordine di deposito della documentazione amministrativa da parte delle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza nel provvedimento impugnato di una motivata esposizione di criticità soggettive e relazionali riferite alla compagine operativa di un istituto di vigilanza privata può essere sufficiente a escludere, allo stato della sommaria delibazione, il fumus boni iuris, quando tali valutazioni rientrino nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza; gli approfondimenti sulle censure possono essere riservati al merito.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di elementi concreti dai quali desumere un pregiudizio effettivo caratterizzato da gravità e irreparabilità; la mera lesione derivante dal diniego di un’autorizzazione amministrativa non dimostra automaticamente il periculum in mora.
- Il giudice amministrativo può accogliere una richiesta istruttoria e ordinare all’amministrazione il deposito degli atti rilevanti per la decisione, consentendo l’oscuramento dei soli dati personali o sensibili di terzi che siano non pertinenti e non utili all’esercizio del diritto di difesa.
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