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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento unico conclusivo n. 324 del 21 novembre 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. lo stesso giorno dall'indirizzo pec suap.tp@certpec.camcom.it, con cui l'Unione dei Comuni Elimo Ericini non ha autorizzato la realizzazione di una stazione radio base e ha archiviato l'istanza di autorizzazione presentata dal Iliad Italia S.p.A.; - della determinazione di conclusione negativa n. 36 del 5 novembre 2025, con cui l'Unione dei Comuni Elimo Ericini ha adottato la determina di conclusione negativa della conferenza di servizi; - del parere negativo del VI Settore - Gestione del Territorio - UTC del Comune di Erice del 31 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa - ove occorrer possa - la comunicazione del SUAP del Comune di Erice prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0226622 del 21 novembre 2025, allegata alla pec del 21 novembre 2025; - degli artt. 3, 4 e 7 del Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e assimilabili del Comune di Erice, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12 aprile 2022;

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, archiviazione dell'istanza e relativi atti presupposti, inclusi la conclusione negativa della conferenza di servizi e il parere comunale negativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento unico conclusivo con cui l'Unione dei Comuni Elimo Ericini non aveva autorizzato la realizzazione della stazione radio base e aveva archiviato l'istanza, unitamente alla determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, al parere negativo del competente settore del Comune di Erice, agli ulteriori atti connessi e agli artt. 3, 4 e 7 del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune di Erice aveva annullato in autotutela il parere negativo impugnato; successivamente, a seguito di un incontro con il Comune, la società aveva presentato una nuova istanza di autorizzazione relativa al medesimo impianto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione espressa della ricorrente e le sopravvenienze intervenute — annullamento in autotutela del parere negativo e presentazione di una nuova istanza — hanno fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non poteva decidere nel merito né sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. La controversia è stata definita con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito, la tempestiva rimozione in autotutela dell'atto impugnato e la mancata richiesta di condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenienze e anche per espressa dichiarazione della parte interessata, viene meno l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione per sopravvenienze intervenute, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere la controversia nel merito d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e la presentazione di una nuova istanza relativa al medesimo intervento possono determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, se il ricorrente lo dichiara espressamente e non residuano domande da decidere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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