Ordinanza n. 634/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi; nonché per l’annullamento per quanto occorrer possa, del diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota avente n. protocollo 365780RR/1-2-PRC; nonché del provvedimento n. protocollo 365780RR/1-4-PRC con cui il Centro Nazionale Amministrativo si riserva di decidere sulla seconda istanza inoltrata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato la non corretta instaurazione del contraddittorio, poiché l'istanza non risultava notificata alla parte resistente ai sensi dell'art. 86 c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di depositare entro dieci giorni la prova della notificazione dell'istanza alla parte resistente e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Atto impugnato: diniego del computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea antecedenti al conseguimento del diploma, nonché sentenza del TAR relativa alle spese di lite, per omessa indicazione della distrazione in favore dei procuratori antistatari
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di accertamento del diritto al computo, senza oneri a proprio carico, ai fini pensionistici, degli anni antecedenti al conseguimento del diploma di laurea corrispondenti alla durata legale del corso di studi, impugnando anche il diniego opposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il provvedimento con cui il Centro Nazionale Amministrativo si era riservato di decidere su una seconda istanza. Dopo la definizione del giudizio con sentenza del TAR Marche n. 459 del 4 aprile 2026, il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale, deducendo che nel dispositivo, nella parte relativa alle spese, era stata omessa la precisazione relativa alla loro distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha rilevato che l'istanza di correzione non era stata notificata alla parte resistente, come richiesto dall'art. 86 c.p.a., e ha quindi disposto un incombente istruttorio per acquisire la prova della notifica, così da garantire il contraddittorio.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
L'istanza di correzione di errore materiale deve essere proposta nel rispetto del contraddittorio e notificata alla parte resistente; in mancanza, il giudice dispone gli incombenti necessari per acquisire la prova della notificazione prima di decidere.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza amministrativa, l'istanza deve essere notificata alla parte resistente; se la notificazione non risulta effettuata o non ne è stata depositata la prova, il giudice deve garantire il contraddittorio disponendo il relativo incombente istruttorio e rinviando la decisione.
Come è indicizzato
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