Cassazione Civile, Ordinanza n. 26048/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fiduciaria)
La controversia
Le parti avevano convissuto more uxorio. La resistente acquistò un immobile mediante decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, ma il prezzo fu pagato dal ricorrente. Con dichiarazione del 30 agosto 2015 la resistente riconobbe che il ricorrente era il reale proprietario e che l’intestazione a suo nome era avvenuta per fini fiscali. Il 30 settembre 2020 la resistente trasferì al ricorrente, con atto stipulato come compravendita ma senza pagamento del prezzo, la metà dell’immobile; poi non si presentò dal notaio per trasferire la metà residua. Il ricorrente agì davanti al Tribunale di Varese chiedendo in via principale l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo di ritrasferimento derivante da un pactum fiduciae; in subordine la restituzione previa risoluzione del patto per inadempimento; e, in ulteriore subordine, l’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La resistente negò l’esistenza di un obbligo restitutorio e sostenne che l’intestazione e il successivo trasferimento si inserivano nella sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza, comprese spese di ospitalità e di ristrutturazione. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1381/2023, rigettò le domande; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2578/2024 depositata il 1° ottobre 2024, rigettò l’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ha sostenuto che, provata l’intestazione fiduciaria, l’obbligo di ritrasferimento fosse insito nel patto e non richiedesse autonoma prova; con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 2729, primo comma, c.c., ha contestato che la presunzione secondo cui l’attribuzione trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali poggiasse su fatti concreti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa automatica derivazione dell’obbligo restitutorio dall’intestazione e ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c. nella parte in cui presupponeva un patto già provato e sollecitava una nuova valutazione delle prove. In base ai principi delle Sezioni Unite, il pactum fiduciae immobiliare non richiede forma scritta ad substantiam, ma il fiduciante deve comunque provarne l’esistenza e il contenuto obbligatorio, comprensivo dell’impegno a ritrasferire. Il pagamento del prezzo da parte del ricorrente era un dato neutro quanto alla causa dell’attribuzione; la dichiarazione del 30 agosto 2015, secondo l’accertamento di fatto della Corte d’appello, riconosceva la finalità fiscale dell’intestazione ma non prometteva il ritrasferimento, perciò non valeva come ricognizione rilevante ai sensi dell’art. 1988 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’apprezzamento di merito della valenza indiziaria degli elementi acquisiti, senza denunciare la violazione di un criterio legale di formazione della presunzione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di legittimità, liquidate in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; il ricorrente è stato inoltre condannato a € 5.000 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e a € 2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delle Sezioni Unite.
Nel caso concreto la disposizione è richiamata tra le norme correttamente applicate in relazione alla necessità di provare il pactum fiduciae quale fonte dell’obbligo di ritrasferimento; il solo pagamento del prezzo e l’intestazione formale non dimostrano tale fonte.
art. 1372 c.c.
La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delle Sezioni Unite.
La Corte considera corretta l’applicazione della disciplina degli effetti del contratto in quanto l’obbligo di ritrasferire presuppone un patto fiduciario provato nel suo contenuto obbligatorio.
art. 1322 c.c.
La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delle Sezioni Unite.
La norma è inclusa fra quelle correttamente applicate alla configurazione del patto fiduciario e al suo contenuto; l’obbligo restitutorio non può essere desunto automaticamente dalla sola intestazione del bene.
art. 1374 c.c.
La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delle Sezioni Unite.
La disposizione è richiamata fra le norme applicate nel ritenere che il contenuto dell’obbligo di ritrasferimento debba risultare dal patto fiduciario provato, e non dalla mera circostanza dell’acquisto con provvista altrui.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è, per la parte in cui presuppone già provato il patto che i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrato, inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione di un riesame del materiale probatorio precluso in sede di legittimità.
La censura relativa alla valutazione delle prove non è ammissibile quando assume come già provato il fatto costitutivo che il giudice di merito ha escluso e mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione.
art. 2932 c.c.
Cass. SU 6459/2020 ha stabilito che il pactum fiduciae con oggetto immobiliare, innestato su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di al mandato senza rappresentanza; con la precisazione che tale patto, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento.
L’esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento può essere accordata sulla base di un pactum fiduciae immobiliare provato in giudizio; l’esenzione dalla forma scritta ad substantiam non elimina l’onere di provare il patto e il suo nucleo obbligatorio.
art. 1988 c.c.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, «la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria»: l’effetto confermativo presuppone dunque che la dichiarazione sia insieme ricognitiva e promissiva.
La dichiarazione scritta del fiduciario produce l’effetto probatorio previsto dall’art. 1988 c.c. solo se, oltre a riconoscere l’intestazione fiduciaria, contiene la promessa di ritrasferire il bene; una dichiarazione priva di tale contenuto promissorio non esonera il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale.
art. 2041 c.c.
Ha infine rigettato la domanda di arricchimento, ritenendola proponibile in via subordinata ma infondata, perché l’intestazione dell’immobile alla Ferrari, in difetto di patto fiduciario, trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali instaurati fra le parti durante la convivenza.
La domanda di arricchimento senza causa è infondata quando l’attribuzione patrimoniale contestata risulta giustificata da una causa, individuata nel caso concreto nei pregressi rapporti patrimoniali fra le parti.
art. 2729, primo comma, c.c.
La denuncia investe l’apprezzamento in concreto della valenza indiziaria degli elementi acquisiti (la valutazione secondo cui l’attribuzione patrimoniale, posta in essere durante la convivenza more uxorio, trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali fra le parti), apprezzamento riservato al giudice di merito e non riconducibile alla violazione di un criterio legale del ragionamento presuntivo, in cui solo si risolve il vizio deducibile ai sensi dell’art. 2729 c.c.
In cassazione la violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile quando è contestata la violazione di un criterio legale del ragionamento presuntivo; non consente di ottenere una nuova valutazione della concreta forza indiziaria degli elementi, riservata al giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta, secondo il testo, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dai commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 5.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidando in € 5.000 la somma dovuta dal ricorrente alla controricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.
La Corte ha applicato la conseguenza prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, qualora dovuto.
Massime di principio
- Il pactum fiduciae immobiliare innestato sull’acquisto del bene da parte del fiduciario per conto del fiduciante non richiede la forma scritta ad substantiam; il fiduciante deve tuttavia provare l’esistenza del patto nel suo contenuto obbligatorio, comprensivo dell’impegno a ritrasferire il bene.
- La prova che il prezzo dell’immobile è stato pagato dal soggetto diverso dall’acquirente formale non dimostra, da sola, l’intestazione fiduciaria né l’obbligo di ritrasferimento, perché tale circostanza è compatibile anche con diverse cause dell’attribuzione.
- La dichiarazione scritta del fiduciario può produrre l’effetto probatorio dell’art. 1988 c.c. soltanto se è insieme ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento; se manca la promessa, il fiduciante conserva l’onere di provare il patto fondamentale.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, assumendo come provato un fatto costitutivo negato dal giudice di merito, mira a ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. non consente di sindacare in cassazione la concreta valutazione della forza indiziaria degli elementi acquisiti, salvo che sia dedotta la violazione di un criterio legale del ragionamento presuntivo.
- L’azione di arricchimento senza causa non è fondata se l’attribuzione patrimoniale è sorretta da una causa giustificativa, quale nel caso concreto la sistemazione di pregressi rapporti patrimoniali fra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26019/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26020/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →