Cassazione Penale, Sentenza n. 24213/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2021 che aveva rigettato la domanda volta a dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale, notificati a mani del difensore nominato nel decreto di latitanza, e, conseguentemente, a dichiarare la non esecutività della sentenza della Corte di Assise di Napoli del 29/11/2011, divenuta irrevocabile il 13/03/2012. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per presunta errata applicazione dell'art. 165 c.p.p., sostenendo che la sola condizione di latitanza dell'imputato non prova la conoscenza della sentenza né la rinuncia all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 05/04/2022). Ha ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna censura sulla validità del decreto di latitanza né nel giudizio di merito né nella fase esecutiva; di conseguenza la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza al difensore d'ufficio nominato nel decreto di latitanza, eseguita ai sensi dell'art. 165 c.p.p., è stata considerata regolare e idonea a produrre gli effetti rilievi. La Corte ha altresì osservato che la pronuncia citata dal ricorrente (n. 25415/2007) riguarda profili relativi alla restituzione in termini per impugnare e non il tema specifico del procedimento esecutivo in esame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 165 cod. proc. pen.
Consente la notificazione degli atti al difensore nominato nel decreto di latitanza; la Corte ha ritenuto che, non essendo stata contestata la validità del decreto, la notificazione a tale difensore sia rituale ed efficace.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di ricorso per vizi di legittimità; la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla presunta errata applicazione dell'art. 165 c.p.p.
giurisprudenza citata (n. 25415 del 28/05/2007, Rv. 236863)
La pronuncia può riguardare il tema della restituzione in termini per impugnare, ma non è stata ritenuta pertinente al profilo specifico della validità della notificazione in esecuzione basata su decreto di latitanza.
Massime di principio
- La notificazione effettuata a mani del difensore nominato nel decreto di latitanza è valida se non è stata tempestivamente e specificamente contestata la validità del decreto stesso.
- La condizione di latitanza dell'imputato durante il processo non equivale automaticamente alla prova che l'imputato abbia avuto conoscenza della sentenza o abbia rinunciato all'impugnazione; tuttavia, tale circostanza non impedisce la regolare notificazione al difensore nominato ex decreto di latitanza se quest'ultimo è stato legittimamente nominato.
- Per contestare con successo l'efficacia della notificazione basata su un decreto di latitanza occorre dedurre e dimostrare la nullità o l'irregolarità del decreto di nomina del difensore (es. assenza di vane ricerche), e tale censura va svolta nei termini e nelle sedi opportune già in fase di merito o di esecuzione.
- Questioni autonome come la restituzione in termini per proporre impugnazione seguono regole e prassi giurisprudenziali proprie e non si sovrappongono automaticamente al tema della validità della notificazione in esecuzione; vanno pertanto trattate separatamente e tempestivamente.
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