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Ordinanza

Ordinanza n. 865/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Veneto; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - dell’Esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria conclusiva, elenco dei vincitori ed esiti della prova scritta relativi alla selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi e presupposti della procedura concorsuale, con particolare riferimento alla Regione Veneto, contestando il punteggio assegnato alla prova scritta e chiedendo il riesame della valutazione, la ricollocazione in graduatoria e l'eventuale riconoscimento dell'idoneità. Il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile negli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento della domanda. La ricorrente ha tuttavia documentato di avere presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata, tra l'altro, ad acquisire i nominativi e i recapiti dei soggetti da essa individuati come controinteressati.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso né sul merito delle contestazioni relative alla prova scritta e alla graduatoria, ha ritenuto necessario regolarizzare preliminarmente il contraddittorio. Ha ordinato all'Amministrazione resistente di mettere a disposizione della ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati e di depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è stato rimesso alle iniziative processuali della ricorrente. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato

    Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, individuabile dagli atti impugnati e concretamente pregiudicato dall'eventuale accoglimento della domanda. In mancanza, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio, quando siano necessari adempimenti per identificare e raggiungere il controinteressato.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale non è stato notificato ad almeno un controinteressato effettivo, il giudice deve preliminarmente verificare la regolare instaurazione del contraddittorio prima di pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito.
  • Se il ricorrente ha documentato di avere richiesto all'Amministrazione i nominativi e i recapiti dei controinteressati necessari alla notificazione, il giudice può ordinare all'Amministrazione di fornire tali dati entro un termine e imporre successivamente al ricorrente la notificazione ad almeno un controinteressato, con deposito della relativa prova.
  • La regolarizzazione del contraddittorio può essere disposta mediante adempimenti coordinati a carico dell'Amministrazione e del ricorrente, lasciando il prosieguo del giudizio alle iniziative della parte onerata della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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