Regolamento (UE) 2018/1969
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo detrazioni dai contingenti di pesca del 2018 per gli stock oggetto di superamento da parte di vari Stati membri. Le riduzioni sono determinate nell’allegato, con applicazione dei fattori moltiplicatori previsti dal diritto UE e con alcune specifiche regole sui superamenti minori e sulle detrazioni già pendenti. Il caso della Spagna per il tonno bianco nell’Atlantico nord di 5° N è disciplinato in modo particolare, con un residuo di 189.117 kg da detrarre nel 2018.
Applicazione nel 2018 di detrazioni ai contingenti di pesca di alcuni Stati membri per superamenti di contingenti avvenuti negli anni precedenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai contingenti di pesca assegnati per il 2018 ad alcuni Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, agli stock elencati nell’allegato per i quali nel 2017 (o in anni precedenti, per alcuni casi specifici) si è verificato un superamento del contingente. Le detrazioni incidono sui contingenti fissati dai regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120, fatte salve le ulteriori detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Sono esclusi i superamenti inferiori a una tonnellata, che non sono presi in considerazione.
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 a seguito di superamenti pregressi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione dà attuazione al meccanismo di recupero previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, disponendo riduzioni dei contingenti di pesca 2018 per alcuni stock per i quali uno o più Stati membri hanno superato i contingenti assegnati in anni precedenti. Il provvedimento si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca e richiama, per il calcolo delle detrazioni, i fattori moltiplicatori previsti dal diritto UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i contingenti di pesca fissati per il 2018 dai regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120. Le riduzioni colpiscono esclusivamente gli stock e gli Stati membri elencati nell’allegato, in relazione ai superamenti verificatisi nel 2017 o, per alcuni casi specifici, in anni precedenti. Il testo precisa inoltre che le detrazioni operate non pregiudicano quelle già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Base giuridica e logica del sistema di detrazioni
La Commissione richiama l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone la detrazione dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato il proprio contingente e disciplina il modo in cui la detrazione deve essere distribuita negli anni successivi. Il meccanismo opera quindi come strumento correttivo e dissuasivo: il superamento di un contingente non rimane privo di conseguenze, ma viene compensato sottraendo quantità equivalenti, o maggiorate secondo le regole applicabili, dai contingenti futuri.
Criteri di calcolo e fattori moltiplicatori
L’allegato al regolamento dettaglia, per ciascun caso, il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il livello di utilizzo, l’eventuale superamento e la detrazione da applicare nel 2018. I fattori moltiplicatori sono applicati secondo l’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- Se il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- Il fattore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
- La lettera "A" segnala l’applicazione di un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017.
- La lettera "C" segnala l’applicazione di un moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
Superamenti non considerati e detrazioni pendenti
Il regolamento precisa che i superamenti inferiori a una tonnellata non vengono presi in considerazione, coerentemente con il fatto che i contingenti sono espressi in tonnellate. Inoltre, l’allegato contempla l’eventuale presenza di detrazioni ancora in sospeso dagli anni precedenti, che vengono sommate alla nuova detrazione da applicare nel 2018.
Caso particolare della Spagna: alalunga del nord nell’Atlantico a nord di 5° N
Tra le situazioni più rilevanti figura quella della Spagna per l’alalunga del nord (ALB/AN05N). Il considerando (6) spiega che la Spagna aveva superato nel 2016 il contingente per questo stock; su sua richiesta, la detrazione di 2.269,354 kg è stata ripartita su due anni. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 ha già applicato nel 2017 una prima quota pari a 1.134,677 tonnellate, mentre per il 2018 il contingente era già stato ridotto di 945,560 tonnellate. Ne deriva un residuo da detrarre pari a 189,117 tonnellate.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Detrazioni dai contingenti 2018
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca fissati per il 2018 dai regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120 sono ridotti secondo quanto indicato nell’allegato. Le detrazioni sono applicate per compensare gli superamenti dei contingenti registrati in precedenza, in attuazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Coordinamento con altre detrazioni
L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che le riduzioni disposte dal regolamento si applicano fatta salva l’applicazione delle detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Criteri di calcolo e fattori moltiplicatori
L’allegato richiama l’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per l’applicazione dei fattori moltiplicatori. In generale, per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00; un fattore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti. La lettera "A" indica un fattore addizionale 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2015, 2016 e 2017; la lettera "C" indica un fattore addizionale 1,5 in ragione dell’esistenza di un piano pluriennale.
Esclusione dei superamenti inferiori a una tonnellata
Il considerando (8) afferma che, poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, i superamenti inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
Caso particolare della Spagna per il tonno bianco ALB/AN05N
Il considerando (6) chiarisce che la Spagna ha superato nel 2016 il contingente di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N. Su richiesta dello Stato membro, la detrazione è stata ripartita in due anni; con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 è già stata detratta una prima quota di 1.134,677 tonnellate nel 2017. Per il 2018, il contingente iniziale della Spagna già teneva conto di una riduzione di 945,560 tonnellate, per cui il residuo da detrarre è pari a 189,117 tonnellate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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