Regolamento (UE) 2018/2000
Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina specifica per utilizzare la quota residua di fondi già impegnati nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per le misure di ricollocazione previste dalle decisioni del 2015 su Italia e Grecia. Consente agli Stati membri, previa modifica dei programmi nazionali e approvazione della Commissione, di reimpegnare tali risorse per la stessa azione oppure di trasferirle ad altre azioni del programma, entro limiti e condizioni precise. La norma rafforza inoltre la trasparenza, impone un minimo del 20% per determinate finalità di solidarietà e proroga di sei mesi il termine di disimpegno per tali importi.
Modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 per consentire il reimpegno o il trasferimento di fondi residui destinati all'attuazione delle decisioni UE 2015/1523 e 2015/1601 in materia di ricollocazione, reinsediamento e altre azioni di asilo e migrazione nei programmi nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che gestiscono programmi nazionali finanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 516/2014, limitatamente alle risorse residue già impegnate per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio. Riguarda il reimpiego delle somme per la stessa azione o il loro trasferimento ad altre azioni del programma nazionale, con un obbligo minimo del 20% per determinate azioni di trasferimento, reinsediamento e ammissioni umanitarie; è escluso il trattenimento. Non incide sui finanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; il Regno Unito non vi partecipa, la Danimarca non vi partecipa, mentre l'Irlanda ha notificato la volontà di partecipare.
Reimpegno della quota residua di fondi per ricollocazione e azioni connesse
Il regolamento (UE) 2018/2000 interviene sul regolamento (UE) n. 516/2014, istitutivo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per evitare il disimpegno delle risorse ancora disponibili destinate all'attuazione delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. Il legislatore dell'Unione chiarisce che tali somme possono essere riutilizzate, con controllo della Commissione, sia per proseguire le ricollocazioni sia per finanziare altre azioni previste dai programmi nazionali in materia di asilo e migrazione.
Finalità e contesto
Le decisioni del 2015 sulle misure temporanee di protezione internazionale per Italia e Grecia hanno cessato di applicarsi, ma una parte dei finanziamenti assegnati nel 2016 e, in alcuni casi, nel 2017 era ancora disponibile nei programmi nazionali. Il regolamento mira quindi a consentire agli Stati membri di riallocare tali importi in modo coerente con le priorità dell'Unione, garantendo al contempo trasparenza, efficienza e rispetto delle regole finanziarie del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri beneficiari di programmi nazionali finanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione e riguarda esclusivamente la quota residua degli importi originariamente impegnati per sostenere l'applicazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601. Non incide sui finanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014 e non si applica alla Danimarca; il Regno Unito non partecipa, mentre l'Irlanda ha notificato la volontà di partecipare.
Reimpiego, trasferimento e soglia minima del 20%
L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 viene riscritto per prevedere che gli importi aggiuntivi siano inizialmente assegnati mediante decisioni individuali di finanziamento e, successivamente, con decisione allegata alla modifica del programma nazionale. Il reimpegno per la stessa azione o il trasferimento ad altre azioni è ammesso una sola volta e solo se debitamente giustificato dalla modifica del programma nazionale approvata dalla Commissione.
Per gli importi derivanti dalle misure temporanee del 2015, gli Stati membri devono destinare almeno il 20% a interventi specifici, tra cui:
- trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale;
- reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc;
- misure preparatorie al trasferimento dopo l'arrivo nell'Unione, anche via mare.
Tali misure non comprendono il trattenimento. Se la soglia del 20% non è raggiunta, la differenza non può essere spostata ad altre azioni del programma nazionale.
Regole sul disimpegno e decorrenza contabile
Gli importi reimpegnati o trasferiti sono considerati impegnati nell'anno in cui la modifica del programma nazionale ne approva il reimpegno o il trasferimento. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, il termine per il disimpegno è prorogato di sei mesi. La deroga serve a concedere tempo sufficiente agli Stati membri e alla Commissione per modificare i programmi nazionali e utilizzare effettivamente le risorse prima della loro perdita.
Obblighi di monitoraggio e poteri della Commissione
La Commissione deve riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle nuove regole, in particolare sull'uso delle risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o beneficiari di protezione internazionale e sul loro eventuale trasferimento ad altre azioni. Inoltre, la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per adeguare la somma forfettaria prevista per tali trasferimenti, tenendo conto dell'inflazione, dell'evoluzione delle prassi di trasferimento e reinsediamento e di altri fattori idonei a rendere più efficace l'incentivo finanziario.
Coordinamento con altri atti e decorrenza
Il regolamento richiama espressamente il rispetto del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare dei principi di efficienza e trasparenza. Resta impregiudicata la riforma in corso del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III). Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione immediata, in considerazione dell'urgenza di evitare il disimpegno delle somme residue prima della fine del 2018.
Disposizioni principali
Reimpegno e trasferimento delle risorse residue
L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 è modificato per consentire il reimpegno degli importi residui destinati alle misure temporanee delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601, oppure il loro trasferimento ad altre azioni del programma nazionale. Il reimpegno o trasferimento è possibile solo se debitamente giustificato dalla modifica del programma nazionale ed è approvato dalla Commissione tramite modifica del programma. Ogni importo può essere reimpegnato o trasferito una sola volta.
Quota minima del 20% per azioni di solidarietà
Per gli importi derivanti dalle misure provvisorie istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601, gli Stati membri devono assegnare almeno il 20% ad azioni del programma nazionale per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per le misure preparatorie al trasferimento dopo l'arrivo nell'Unione, anche via mare. Tali misure non comprendono il trattenimento. Se lo Stato membro reimpegna o trasferisce importi inferiori a tale soglia, la differenza non può essere riallocata ad altre azioni del programma nazionale.
Disimpegno e proroga di sei mesi
Gli importi reimpegnati o trasferiti sono considerati impegnati nell'anno in cui la modifica del programma nazionale ne approva il reimpegno o trasferimento. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, il termine per il disimpegno di tali importi è prorogato di sei mesi, per consentire la revisione dei programmi nazionali e l'utilizzo effettivo delle somme.
Relazione annuale della Commissione
La Commissione è tenuta a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 18, con particolare attenzione all'attuazione delle risorse destinate al trasferimento di richiedenti protezione internazionale o beneficiari di protezione internazionale e ai trasferimenti verso altre azioni del programma nazionale.
Adattamento della somma forfettaria
Viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 516/2014, per adattare la somma forfettaria prevista per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto dell'inflazione, degli sviluppi nei trasferimenti e nei reinsediamenti e di fattori idonei a ottimizzare l'incentivo finanziario.
Estensione dell'ambito soggettivo dell'articolo 25
Nel titolo e nella formulazione introduttiva dell'articolo 25, la categoria dei beneficiari di protezione internazionale è sostituita dall'espressione più ampia 'richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale', ampliando così la platea delle persone considerate ai fini della disposizione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. È adottato in via urgente per evitare il disimpegno delle risorse residue e per consentire l'immediata modifica dei programmi nazionali entro la fine del 2018.
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