Regolamento (UE) 2019/442
Regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 al fine di precisare l'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato e di aggiornare e rettificare talune disposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro tecnico del MiFIR relativo agli obblighi di trasparenza per sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici. La modifica principale chiarisce che, per azioni e certificati di deposito, i prezzi degli internalizzatori sistematici sono considerati rappresentativi delle condizioni di mercato solo se rispettano anche gli incrementi minimi di prezzo previsti dai tick size applicabili. Contestualmente, il testo elimina riferimenti non più coerenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli e corregge alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/587.
Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 in materia di trasparenza dei mercati finanziari, precisando quando i prezzi degli internalizzatori sistematici si considerano riflettenti le condizioni prevalenti di mercato e correggendo alcune disposizioni tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli obblighi di trasparenza previsti per le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e, per alcuni profili operativi, alle autorità competenti, ai gestori del mercato e alle imprese di investimento nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Riguarda in particolare azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi, con una specifica regola aggiuntiva per azioni e certificati di deposito in tema di tick size. È rilevante anche per la determinazione della dimensione standard del mercato e per la pubblicazione/uso di talune informazioni di trasparenza. Si applica nell’Unione europea ed è pertinente anche ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e modifica il regolamento delegato (UE) 2017/587.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/587 in materia di trasparenza di mercato
Il regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/587, che disciplina taluni obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici. L’intervento ha una duplice finalità: da un lato chiarire il criterio secondo cui i prezzi pubblicati dagli internalizzatori sistematici si considerano conformi alle condizioni prevalenti di mercato; dall’altro correggere e aggiornare varie disposizioni tecniche del testo originario.
Finalità dell’intervento normativo
Il regolamento parte dall’esigenza di migliorare l’efficacia della formazione dei prezzi e di garantire condizioni competitive più omogenee tra sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici. Nei considerando si evidenzia che la possibilità per gli internalizzatori sistematici di quotare prezzi con incrementi inferiori ai tick size applicabili alle sedi di negoziazione può offrire prezzi lievemente migliori agli investitori, ma al tempo stesso può compromettere la qualità complessiva della liquidità, l’efficienza della valutazione e la parità di condizioni tra operatori.
La Commissione considera particolarmente sensibili le azioni e i certificati di deposito, per i quali i tick size sono più articolati. Inoltre, il testo prende atto che il regolamento (UE) 2016/1033 ha escluso le operazioni di finanziamento tramite titoli dal campo di applicazione di talune disposizioni di trasparenza, rendendo necessario eliminare i riferimenti ancora presenti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
Nuova disciplina sui prezzi degli internalizzatori sistematici
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/587. I prezzi pubblicati dall’internalizzatore sistematico sono considerati riflettenti le condizioni prevalenti di mercato se, al momento della pubblicazione, sono prossimi per prezzo a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento.
Per le sole azioni e i certificati di deposito, la regola è resa più stringente:
- il prezzo deve essere vicino alle quotazioni di riferimento sul mercato più liquido;
- inoltre deve rispettare gli incrementi minimi di prezzo corrispondenti alle dimensioni dei tick previste dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/588.
In sostanza, per questi strumenti non è più sufficiente la sola prossimità al prezzo di mercato: occorre anche la conformità alla griglia dei tick size applicabile alle sedi di negoziazione.
Abrogazioni e aggiornamenti tecnici
L’articolo 1 del regolamento 2019/442 sopprime due riferimenti del regolamento delegato (UE) 2017/587, all’articolo 2, lettera h), e all’articolo 6, lettera h). La finalità è allineare il testo alle modifiche intervenute nel quadro MiFIR, in particolare alla disciplina sulle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Rettifiche puntuali del testo originario
L’articolo 2 contiene una serie di correzioni sostanziali al regolamento delegato (UE) 2017/587:
- all’articolo 2, lettera b), viene precisato che l’operazione deve far parte di un’operazione di portafoglio comprendente cinque o più azioni diverse;
- all’articolo 3, paragrafo 2, si chiarisce che i requisiti di trasparenza si applicano anche a qualsiasi indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione, definita dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento;
- all’articolo 11, paragrafi 4 e 5, si riformula la procedura per la stima del valore medio delle operazioni degli strumenti negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell’Unione.
Stima del valore medio e dimensione standard del mercato
Per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, prima della prima negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione l’autorità competente deve stimare il valore medio delle operazioni, tenendo conto dei dati storici disponibili sullo strumento e su strumenti analoghi. La stima deve essere pubblicata.
Questa stima serve poi a determinare la dimensione standard del mercato per lo strumento interessato durante il periodo di sei settimane successivo alla data di ammissione alla negoziazione o di prima negoziazione nella sede.
Uso delle informazioni pubblicate a partire dal 1º aprile
Viene anche rettificato l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, incluse quelle che gestiscono una sede di negoziazione, devono utilizzare le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 a partire dal 1º aprile dell’anno in cui tali informazioni sono pubblicate.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Precisazione del criterio dei prezzi che riflettono il mercato
L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/587 è sostituito: i prezzi pubblicati dall’internalizzatore sistematico si presumono riflettere le condizioni prevalenti di mercato se, al momento della pubblicazione, sono prossimi per prezzo a quotazioni di dimensioni equivalenti sul mercato più rilevante in termini di liquidità. Per azioni e certificati di deposito, questa presunzione vale solo se i prezzi rispettano anche gli incrementi minimi di prezzo corrispondenti ai tick size dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/588.
Eliminazione di riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli
Sono soppressi l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 6, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2017/587, al fine di rimuovere riferimenti non più compatibili con l’esclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli dal regime di trasparenza introdotta dal regolamento (UE) 2016/1033.
Rettifiche sulla nozione di operazione di portafoglio
L’articolo 2, lettera b), è sostituito per chiarire che l’operazione deve far parte di un’operazione di portafoglio comprendente cinque o più azioni diverse.
Rettifica sui requisiti di trasparenza per le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito per stabilire espressamente che i requisiti di trasparenza si applicano anche a qualsiasi indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione, come definita dal regolamento (UE) n. 600/2014.
Stima del valore medio delle operazioni per strumenti ammessi per la prima volta
L’articolo 11, paragrafi 4 e 5, è modificato: prima della prima negoziazione in una sede di negoziazione nell’Unione, l’autorità competente stima il valore medio delle operazioni tenendo conto di eventuali dati storici e di strumenti simili e assicura la pubblicazione della stima. Tale stima è utilizzata per determinare la dimensione standard del mercato per il periodo di sei settimane successivo all’ammissione o alla prima negoziazione dello strumento.
Data di utilizzo delle informazioni pubblicate
L’articolo 17, paragrafo 2, è sostituito: autorità competenti, gestori del mercato e imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 a partire dal 1º aprile dell’anno di pubblicazione delle informazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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