Regolamento (UE) 2019/320
Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la direttiva 2014/53/UE stabilendo come debba essere assicurata, per una specifica categoria di telefoni cellulari, la capacità di supportare la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza. Il legislatore europeo valorizza soluzioni tecniche basate su Wi‑Fi e sistemi globali di navigazione satellitare, con compatibilità e interoperabilità almeno con Galileo. La misura mira a rendere più accurata la localizzazione nelle chiamate al 112, migliorando tempi ed efficacia dei soccorsi, e concede agli operatori un periodo di adeguamento fino al 17 marzo 2022.
Disciplina l’applicazione ai telefoni cellulari di specifici requisiti essenziali per garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza, mediante interoperabilità con Wi‑Fi e sistema Galileo.
Ambito di applicazione
Si applica ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati, in quanto apparecchiature radio soggette ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE. Riguarda la progettazione e l’immissione sul mercato nell’Unione di tali dispositivi, con particolare riferimento alla funzione di localizzazione per le chiamate di emergenza al numero 112. Non disciplina altri tipi di apparecchiature radio; la data di applicazione è il 17 marzo 2022, mentre l’entrata in vigore è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2019/320: localizzazione del chiamante nelle emergenze tramite dispositivi mobili
Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e specifica, per una categoria determinata di telefoni cellulari, le modalità con cui deve essere assicurata la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza. La ratio è migliorare l’efficacia delle chiamate al numero unico europeo 112, consentendo alle autorità di ricevere informazioni di posizione più precise rispetto al solo Cell-ID, spesso insufficiente in contesti urbani complessi o in aree montane.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le apparecchiature radio possono essere essenziali per l’accesso ai servizi di emergenza e che i dispositivi mobili sono lo strumento più utilizzato per chiamare il 112 nell’Unione. La Commissione sottolinea inoltre che la localizzazione basata su Cell-ID, integrata con Wi‑Fi e GNSS, è molto più accurata e favorisce interventi di soccorso più rapidi ed efficienti. Il regolamento si inserisce anche nel quadro della strategia europea per lo spazio e del rafforzamento del mercato delle applicazioni compatibili con Galileo.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’articolo 1, paragrafo 1, limita l’applicazione dei requisiti essenziali ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati. Non si tratta quindi di un obbligo generalizzato per tutte le apparecchiature radio, ma di una disciplina mirata ai dispositivi mobili più evoluti, in quanto idonei a gestire funzioni di localizzazione avanzata.
Contenuto dell’obbligo tecnico
Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, il rispetto del requisito è garantito tramite soluzioni tecniche che consentano:
- la ricezione e l’elaborazione dei dati Wi‑Fi;
- la ricezione e l’elaborazione dei dati provenienti da sistemi globali di navigazione satellitare;
- la compatibilità e l’interoperabilità con almeno il sistema Galileo;
- la messa a disposizione di tali dati per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.
In termini pratici, il regolamento mira a rendere i nuovi dispositivi mobili capaci di fornire dati di localizzazione più precisi e utilizzabili dalle centrali di emergenza, migliorando l’efficacia dell’assistenza in situazioni critiche.
Rapporto con la normativa di riferimento
Il regolamento si fonda sull’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE, che concerne le caratteristiche speciali delle apparecchiature radio che consentono l’accesso ai servizi di emergenza. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo ai sistemi europei di radionavigazione via satellite, per il riferimento a Galileo. I considerando richiamano anche la direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e il regolamento (UE) 2015/758 sul sistema eCall, già improntato alla compatibilità con Galileo ed EGNOS.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 17 marzo 2022, così da consentire agli operatori economici il tempo necessario per adeguare i dispositivi destinati al mercato. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito dei requisiti essenziali
L’articolo 1, paragrafo 1, rende applicabili i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer per capacità di elaborazione e conservazione dei dati.
Soluzioni tecniche richieste
L’articolo 1, paragrafo 2, considera sufficiente il rispetto dei requisiti quando i dispositivi adottano soluzioni tecniche per ricevere ed elaborare dati Wi‑Fi e dati provenienti da sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili almeno con Galileo, e per rendere tali dati disponibili per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.
Finalità di localizzazione nelle emergenze
Il regolamento è adottato per garantire una localizzazione più accurata del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili, superando i limiti del solo Cell-ID e favorendo interventi di soccorso più rapidi ed efficienti.
Collegamento con Galileo e 112
Il testo richiama il sistema Galileo e il numero unico di emergenza europeo 112, valorizzando la compatibilità dei dispositivi con i servizi di posizionamento forniti da Galileo e la disponibilità delle informazioni di localizzazione per le autorità competenti.
Decorrenza e applicazione differita
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 17 marzo 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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