Regolamento (UE) 2018/1967
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza paromomicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui limiti massimi di residui per la paromomicina, in seguito alla valutazione dell’EMA e del comitato per i medicinali veterinari. La modifica principale consiste nell’introduzione di un LMR per le uova, esteso a tutte le specie di pollame, oltre ai limiti già vigenti per muscolo, fegato e rene. Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, ma si applica dal 11 febbraio 2019 per consentire agli operatori un adeguamento graduale.
Modifica la classificazione della sostanza paromomicina ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, estendendo il LMR anche alle uova di gallina e, più in generale, alle uova di tutte le specie di pollame.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare e, per effetto del richiamo al regolamento (CE) n. 470/2009, incide sulla determinazione dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. La modifica riguarda la paromomicina e la sua classificazione nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010; il nuovo regime si applica agli Stati membri in modo direttamente applicabile e decorre dall’11 febbraio 2019. Restano ferme le condizioni specifiche già previste per i diversi tessuti e le esclusioni indicate, tra cui il divieto di utilizzo in animali che producono latte destinato al consumo umano.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 in materia di paromomicina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della Commissione aggiorna il sistema europeo dei limiti massimi di residui (LMR) per la sostanza farmacologicamente attiva paromomicina. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e tiene conto del parere dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha raccomandato l’estensione del limite anche alle uova.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate a medicinali veterinari per animali da produzione alimentare sono fissati con regolamento. La paromomicina era già inclusa nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per muscolo, fegato e rene; la modifica si inserisce quindi in un sistema di classificazione già esistente.
Valutazione scientifica e motivo della modifica
Secondo i considerando, l’EMA ha ricevuto una domanda di estensione della voce relativa alla paromomicina alle uova di gallina. Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha raccomandato di determinare un LMR specifico per la paromomicina nelle uova di gallina e ha ritenuto opportuno estendere tale valore alle uova di tutte le specie di pollame. La Commissione recepisce questa valutazione modificando di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
Contenuto sostanziale della modifica
La voce relativa alla paromomicina nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita con una nuova formulazione. La sostanza resta classificata come consentita per tutte le specie da produzione alimentare, con residuo marcatore coincidente con la paromomicina e classificazione terapeutica "agenti antinfettivi/antibiotici".
I nuovi LMR sono i seguenti:
- 500 μg/kg per il muscolo;
- 1 500 μg/kg per il fegato;
- 1 500 μg/kg per il rene;
- 200 μg/kg per le uova.
Per il pesce, il regolamento precisa che il LMR del muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali" e che gli LMR per fegato e rene non si applicano al pesce.
Condizioni e limitazioni d’uso
La voce aggiornata contiene anche una limitazione espressa: la paromomicina non deve essere utilizzata in animali che producono latte destinato al consumo umano. Tale indicazione è rilevante per gli operatori del settore zootecnico e per chi commercializza medicinali veterinari contenenti tale sostanza.
Entrata in vigore e decorrenza applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione, però, decorre dall’11 febbraio 2019, così da concedere agli operatori un periodo di adeguamento al nuovo LMR. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. La finalità è stabilire e aggiornare, in forma regolamentare, il limite massimo di residui (LMR) per una sostanza farmacologicamente attiva destinata a medicinali veterinari per animali da produzione alimentare.
Classificazione della paromomicina nel regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa alla paromomicina nella tabella 1. La sostanza è mantenuta tra quelle consentite per tutte le specie da produzione alimentare, con classificazione terapeutica "agenti antinfettivi/antibiotici".
Nuovi LMR e tessuti interessati
Per la paromomicina sono previsti i seguenti LMR: 500 μg/kg nel muscolo; 1 500 μg/kg nel fegato; 1 500 μg/kg nel rene; 200 μg/kg nelle uova. Il residuo marcatore coincide con la sostanza stessa.
Estensione alle uova e precisazioni per il pesce
Su richiesta di estensione della voce esistente, l’EMA ha raccomandato di determinare un LMR per le uova di gallina e ha ritenuto opportuno estrapolare la voce alle uova di tutte le specie di pollame. Per il pesce, il LMR del muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali"; inoltre, gli LMR per fegato e rene non si applicano al pesce.
Condizioni d’impiego e limitazione per animali da latte
La voce modificata prevede espressamente che la paromomicina non debba essere utilizzata in animali che producono latte destinato al consumo umano.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita all’11 febbraio 2019, al fine di concedere alle parti interessate un periodo ragionevole per adeguarsi al nuovo LMR.
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