Cassazione Civile, Sentenza n. 25613/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un parco eolico: l'Agenzia aveva rettificato la rendita e incluso nella stima le torri di sostegno (con fondazioni) trattandole come "costruzioni" aumentando la rendita; Enel ha impugnato sostenendo che le torri sono componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (aerogeneratori: torre, navicella, rotore) e quindi escluse dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. In primo grado e in appello il ricorso di Enel è stato accolto con accertamento di fatto sulla funzione essenziale della torre nell'impianto eolico. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della normativa e delle circolari che qualificavano le torri come costruzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, vanno escluse dalla stima diretta le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati"), indipendentemente dal fatto che siano infisse al suolo. Ha inoltre chiarito che la valutazione è subordinata all'accertamento di fatto del giudice del merito circa la effettiva funzionalità/essenzialità della torre al processo produttivo; nella fattispecie la CTR aveva accertato che la torre era componente essenziale e integrata con navicella e rotore, quindi esente. Spese del giudizio di legittimità compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come esclusione dalla stima diretta di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo ("imbullonati"), indipendentemente dalla loro connessione strutturale al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo e non la mera immobilizzazione fisica.
Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 (Agenzia delle Entrate)
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
La Corte ritiene che l'interpretazione amministrativa basata sulle sole caratteristiche strutturali non sia vincolante: la valutazione fiscale deve privilegiare la funzione rispetto alla mera tipologia costruttiva.
Nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016 (Direzione Centrale Catasto)
richiamata nel provvedimento come istruttiva per includere le torri tra le costruzioni
La Corte prende atto dell'orientamento dell'Amministrazione ma conferma che il criterio normativo è la funzionalità al processo produttivo; la nota amministrativa non può sovrastare la portata normativa dell'art. 1, c.21 L.208/2015.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
norma di interpretazione autentica che includeva "costruzioni stabili" connesse al suolo anche in via transitoria, compresi elementi mobili necessari all'attività industriale
Richiamata a titolo storico: il regime pregresso tendeva a includere più elementi nella rendita, ma la normativa del 2015 ha modificato i criteri, imponendo ora l'esclusione delle componenti impiantistiche funzionali.
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
richiamo alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale
La norma e le istruzioni antecedenti avevano orientato verso l'inclusione di componenti delle centrali nella rendita; la Corte segnala però il mutamento di quadro dopo L.208/2015.
Massime di principio
- Il criterio decisivo per includere o escludere una componente dalla stima catastale è la sua funzionalità strumentale al processo produttivo: se la componente è essenziale e funzionale alla produzione (macchinario/impianto), è esclusa anche se infissa al suolo.
- La sola consistenza strutturale, solidità o immobilizzazione dell'elemento non determina automaticamente l'inclusione nella stima: va valutata la sua incidenza sulla funzione produttiva dell'impianto.
- Spetta al giudice del merito l'accertamento fattuale circa l'integrazione funzionale dell'elemento con l'impianto (es. relazione tra torre, navicella e rotore; ruolo nella produttività), e tale accertamento è vincolante in sede di legittimità salvo vizi di motivazione.
- Le circolari e le note amministrative (es. circolare 27/E/2016) sono utili per l'interpretazione, ma non possono contrastare la portata normativa: la legge prevale e la funzione produttiva rimane il parametro guida.
- Applicabilità temporale: la disciplina introdotta dall'art. 1, c. 21, L. 208/2015 si applica alle richieste di Docfa e ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore (10 gennaio 2016), quindi occorre verificare la data dell'istanza per sapere quale regime applicare.
- Per difendere l'esenzione in casi analoghi è opportuno documentare tecnicamente la funzione essenziale dell'elemento (perizia tecnica, descrizione delle attività, connessione funzionale con organi produttivi) e dimostrare che la sua rimozione o separazione pregiudicherebbe la funzione produttiva.
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