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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 4611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 fosse inefficace per il tardivo versamento della seconda rata del condono. La Corte ha tuttavia ritenuto decisivo un profilo ulteriore: trattandosi di IVA, la norma interna che consentiva di definire il debito evitando il pagamento delle sanzioni doveva essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con gli obblighi di corretta riscossione dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto integralmente il ricorso incidentale condizionato della società. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessarie ulteriori valutazioni, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.800 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione dei ritardati od omessi versamenti

    La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui consentiva, per debiti IVA, di evitare il pagamento delle sanzioni relative a ritardati od omessi versamenti. Pertanto, è stata disapplicata nel caso concreto.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Impone agli Stati membri di assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA. Una misura nazionale di rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione di somme dovute a titolo di IVA è incompatibile con tali obblighi.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente il recupero delle somme risultanti non versate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    La cartella di pagamento può costituire il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del diniego, anche implicito, del condono; in tale sede può contestare anche il provvedimento presupposto non notificato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di formulare mere difese sull'inefficacia del condono, né impedisce la rilevazione d'ufficio delle questioni relative all'applicazione del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 374, comma 4

    Richiamato in relazione al deposito della nota di udienza da parte della contribuente.

  • Art. 10 del Trattato CE

    È stato richiamato a fondamento dell'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche superando preclusioni processuali interne.

  • Sentenza Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06

    Ha stabilito l'incompatibilità con il diritto europeo delle misure italiane di rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento o alla riscossione dell'IVA; tale principio è stato esteso dalla Cassazione anche all'art. 9-bis della legge n. 289/2002.

Massime di principio

  • In materia di IVA, le disposizioni nazionali di condono o definizione agevolata non possono essere applicate se comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni connesse a omessi o tardivi versamenti, quando risultano incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
  • Il giudice nazionale può e deve disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile con il diritto europeo, anche se le parti non hanno sollevato espressamente la relativa questione.
  • Quando il contribuente invoca un condono, grava su di lui l'onere di dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge, inclusi i termini e gli importi dei versamenti.
  • L'Amministrazione può contestare in giudizio l'efficacia del condono come mera difesa, anche se tale specifica argomentazione non era stata formulata nell'atto impositivo, purché la pretesa tributaria risulti già individuata.
  • La mancata notifica di un autonomo provvedimento di diniego del condono non impedisce necessariamente la riscossione: la cartella può manifestare implicitamente il diniego e può essere impugnata contestando anche il presupposto condonistico.
  • Le domande nuove introdotte per la prima volta in appello, come richieste autonome di annullamento delle sanzioni fondate su fatti o questioni non dedotti tempestivamente, possono essere dichiarate inammissibili e non devono essere esaminate nel merito.

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