Sentenza del 27/01/2015 n. 623 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP- Svalutazioni su crediti di banche e imprese di assicurazione risultanti dal bilancio di esercizio - Deducibilità per gli esercizi anteriori al 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni su crediti risultanti dal bilancio delle banche e delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento alle quote maturate negli esercizi anteriori al 2005 e dedotte in esercizi successivi. Il d.l. 168/2004, art. 2, comma 2, ha introdotto dal periodo d'imposta 2005 l'indeducibilità di tali svalutazioni. La questione era stabilire se tale nuova disciplina potesse incidere anche sulle quote pregresse, già maturate e disciplinate dalla normativa precedente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'indeducibilità introdotta dal d.l. 168/2004 opera soltanto per le svalutazioni di competenza degli esercizi dal 2005 in poi. Non può invece riguardare le quote pregresse, maturate negli esercizi anteriori al 2005 e deducibili secondo la normativa allora vigente, poiché esse costituiscono una situazione giuridica sostanziale già consolidata. La novella legislativa non può quindi incidere retroattivamente su tali diritti.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 168/2004, art. 2, comma 2
L'indeducibilità ai fini IRAP della svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio delle imprese bancarie è introdotta a partire dall'esercizio 2005.
La disposizione ha efficacia per le svalutazioni di competenza degli esercizi dal 2005 in avanti e non può incidere sulle quote pregresse maturate sotto la disciplina precedente.
Massime di principio
- Una norma tributaria innovativa non può normalmente incidere retroattivamente su situazioni giuridiche sostanziali già maturate e consolidate in base alla normativa precedente, salvo una chiara previsione legislativa retroattiva compatibile con i principi applicabili.
- Per le componenti di reddito deducibili in più esercizi occorre distinguere tra l'anno in cui il diritto alla deduzione è sorto e l'anno in cui la deduzione viene concretamente utilizzata: il mutamento normativo successivo non travolge necessariamente le quote già maturate.
- Quando una nuova disciplina modifica il trattamento fiscale di una posta contabile, bisogna verificare la decorrenza temporale espressamente prevista e separare le componenti anteriori da quelle successive.
- In situazioni analoghe, la deducibilità delle quote pregresse può essere difesa valorizzando il principio di irretroattività e la tutela dell'affidamento, dimostrando che il diritto è sorto sotto la precedente disciplina.
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