Cassazione Penale, Sentenza n. 47380/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra quattro sentenze esecutive. Il Tribunale di Nocera Inferiore riconosceva la continuazione, individuava come fatto più grave quello di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (sentenza sub 1) e, sulla pena inflitta con tale sentenza, applicava aumenti per le fattispecie riconducibili alle altre sentenze, arrivando a una pena complessiva di 3 anni di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva operato un doppio aumento di pena per il delitto di evasione (sentenza sub 4) e aveva quantificato in modo sproporzionato l'aumento per l'evasione più grave rispetto ad altre evasioni, senza adeguata comparazione e motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e poi applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite, motivando in ordine alla pena-base e all'entità dei singoli aumenti. Nel caso concreto il Tribunale non ha adeguatamente motivato la maggiore incidenza dell'aumento per l'evasione ritenuta più grave, non ha operato una comparazione con le altre evasioni e ha dato luogo a un incremento non giustificato. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, limitatamente alla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: individuazione del reato più grave, calcolo degli aumenti per i reati satellite entro i limiti previsti (es. non superare il triplo della pena-base) e necessità di motivazione distinta per ciascun aumento.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dal ricorrente in materia di impugnazioni in sede esecutiva; la Corte ha rilevato vizio di motivazione nella decisione impugnata ai sensi del rimedio previsto.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Parametri di determinazione della pena (discrezionalità del giudice e limiti di proporzionalità) che il giudice dell'esecuzione deve osservare e motivare nell'applicare gli aumenti per continuazione.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma cui il Tribunale ha fatto riferimento per qualificare il reato ritenuto più grave (reato di cui alla sentenza sub 1); la Corte non discute la qualificazione ma il modo in cui è stato valorizzato ai fini dell'aumento della pena.
Corte Cost. n. 183 del 2013
Riferimento procedurale relativo alla necessità di rinvio a giudice dell'esecuzione in diversa composizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per continuazione deve prima scorporare i reati unificati in precedenza e individuare il reato più grave come base del nuovo computo
- Gli aumenti per i reati satellite vanno calcolati e motivati singolarmente; non è ammesso un semplice aggregato non giustificato o un doppio aumento non esplicitato
- La motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico: occorre comparare le modalità delle singole fattispecie (es. modalità delle evasioni) quando si giustifica una maggiore incidenza della pena per un reato rispetto ad altri
- Deve essere rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti stabiliti dall'art. 81 c.p.; il superamento di tali limiti o il rischio di cumulo materiale comporta l'annullamento e il rinvio
- In caso di carenza motivazionale nella determinazione degli aumenti per continuazione, la Corte di cassazione annulla la decisione impugnata e rinvia per nuovo giudizio, onde consentire al giudice dell'esecuzione di applicare correttamente i criteri di legge
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