Cassazione Penale, Sentenza n. 648/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di cannabinoidi con aggravante per aver causato un incidente (artt. 186 e 187 C.d.S.). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di prova di essere il conducente, poiché al momento dell'incidente era stato trovato nelle campagne e non all'interno del veicolo; la Corte d'appello avrebbe illegittimamente fatto affidamento sulla testimonianza dell'ufficiale di P.G. Brunetti che riportava dichiarazioni del personale sanitario (vizio di testimonianza indiretta e violazione dell'art. 195 c.p.p.); 2) l'omessa valutazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esaustiva: la prova è stata valutata globalmente (doppia conforme) e la deposizione dell'agente Brunetti è stata ritenuta utilizzabile perché riportava informazioni acquisite nella immediata contiguità dei fatti dal personale sanitario in un contesto di urgenza (quindi non qualificabile come testimonianza indiretta vietata). Sul secondo motivo ha ritenuto che il rigetto implicito della causa di non punibilità per tenuità sia desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato il disvalore dell'evento (resistenza/aggressione al personale sanitario, fuga, assenza di elementi positivi), escludendo così la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
co. 2, lett. c), co. 2 bis, co. 2 sexies
Contestata e riconfermata la responsabilità per guida in stato di ebbrezza; norme usate per qualificare la fattispecie e l'aggravante per incidente
art. 187 Codice della Strada
Rilevante per la guida in stato di alterazione psico-fisica e per le conseguenze dell'incidente
art. 195 Codice di Procedura Penale
Richiamato dal ricorrente per censurare l'uso di notizie raccolte dall'agente; la Corte ha interpretato che il divieto di "testimonianza indiretta" non si applica quando l'agente riferisce informazioni acquisite nella immediata contiguità dei fatti da terzi in situazione di urgenza e senza dialogo formale
art. 131-bis Codice Penale
La richiesta di non punibilità per particolare tenuità può ritenersi implicitamente respinta se la struttura argomentativa della sentenza evidenzia elementi che escludono la tenuità del fatto
art. 606 Codice di Procedura Penale
lett. b), lett. c), lett. e)
Norme richiamate per definire i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione prospettati
Massime di principio
- La corte può ritenere utilizzabili le dichiarazioni riferite da agenti/ufficiali di polizia giudiziaria se queste riportano informazioni raccolte nella immediata contiguità dei fatti da terzi (es. personale sanitario) in situazione di urgenza: non sempre si configura testimonianza indiretta vietata dall'art. 195 c.p.p.
- Due decisioni di merito conformi (tribunale e corte d'appello) formano una motivazione 'a doppia conforme' che in Cassazione viene esaminata congiuntamente e rende più difficile la censura sulla valutazione delle prove
- La mancata motivazione espressa su una specifica richiesta (es. applicazione dell'art. 131-bis) non è automaticamente vizio: se la struttura argomentativa della sentenza mostra elementi che escludono la tenuità, il rigetto può ritenersi implicito e legittimo
- Per contestare l'identificazione del conducente è necessario proporre elementi concreti che escludano il nesso tra la persona trovata e la guida del veicolo: la mera posizione geografica (trovato nelle campagne) può essere contrastata da altre evidenze (segnalazioni del personale sanitario, comportamento del soggetto, fuga, ritrovamento vicino al veicolo)
- Comportamenti post-incidentali (aggressione agli operatori, fuga, assenza di elementi attenuanti) aumentano il disvalore del fatto e ostano alla concessione di attenuanti o cause di non punibilità per tenuità
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