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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26527/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10/06/2021, che confermava la loro condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ayadi Fares ha censurato l'omessa motivazione della Corte di appello circa la richiesta, formulata dal difensore con memoria ex art. 121 c.p.p. e con conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, di concessione della sospensione condizionale della pena (violazione artt. 125, comma 3 c.p.p., 133, 163, 164 c.p.). Khalis Aymane ha dedotto, a fronte della ratifica dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la nullità o inutilizzabilità di una prova testimoniale e la mancata valutazione di tale nullità (violazione art. 195, comma 4 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Ayadi Fares nella parte in cui denunciava l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, limitatamente alla valutazione della concedibilità del beneficio, affinché la Corte di appello di Firenze si pronunci nuovamente sul punto. Il ricorso di Khalis Aymane è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non consentito in relazione alle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; per tale ricorrente è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale relativa alla detenzione/traffico di sostanze stupefacenti, in base alla quale i ricorrenti erano stati condannati; utilizzata per la qualifica del fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Principio richiesto ai giudici di motivare le decisioni; la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale costituisce vizio motivazionale che impone annullamento con rinvio.

  • Codice penale, artt. 133, 163, 164

    Norme sul trattamento della pena e giudizio prognostico (art. 164 riguarda la sospensione condizionale): la Corte ha richiamato che la valutazione prognostica è di merito e non può essere sostituita dalla Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 121

    Riferimento alla memoria difensiva presentata dall'imputato; la richiesta di beneficio era stata formulata con memoria ex art. 121 e doveva essere esaminata e motivata dal giudice d'appello.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2

    art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020

    Norma processuale richiamata perché le conclusioni scritte per la sospensione condizionale erano state presentate anche ai sensi di questa disposizione emergenziale; la Corte ha ritenuto la richiesta formulata e non motivata dal giudice.

  • Codice di procedura penale, art. 195, comma 4

    Disciplina delle prove nel giudizio di impugnazione; richiamata dal ricorrente Khalis per lamentare inutilizzabilità della prova, ma la Corte ha ritenuto tale motivo non consentito in ricorso contro sentenza derivante da accordo ai sensi dell'art. 599-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Motivo di impugnazione in cassazione relativo alla nullità della prova o alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che, nei casi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, molte doglianze probatorie siano inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Disciplina del 'concordato' in appello: il ricorso per cassazione contro tali sentenze è ammesso solo per specifici motivi (formazione della volontà della parte, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia). Doglianze diverse risultano inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Riguarda le condizioni di proscioglimento; la Corte ha precisato che la mancata valutazione di queste condizioni non è un motivo ammissibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis, salvo profili di illegittimità della pena.

  • Codice di procedura penale, artt. 444 e 448-bis

    art. 444 e art. 448-bis c.p.p.

    Richiamati per distinguere il concordato in appello (art. 599-bis) dall'accordo per applicazione della pena (art. 444) e per segnalare che le ipotesi di annullamento sono più limitate nel primo caso rispetto alle previsioni dell'art. 448-bis.

  • Sentenza Corte Cost., n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'imposizione della somma alla Cassa delle ammende e alla mancata esenzione da tale obbligo.

Massime di principio

  • La mancata o omessa motivazione della Corte di appello su una istanza formulata dall'imputato (per esempio la sospensione condizionale della pena) determina annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica.
  • Quando la richiesta di un beneficio (es. sospensione condizionale) è stata espressamente formulata in memoria o nelle conclusioni, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente e a fornire motivazione anche sulle ragioni ostative; l'omissione è vizio grave.
  • Le sentenze pronunciate in base all'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello) limitano fortemente le possibilità di impugnazione in Cassazione: ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza fra l'accordo e la pronuncia.
  • Le doglianze meramente probatorie o concernenti vizi non trasfusi nell'illegalità della pena sono inammissibili quando la sentenza deriva da concordato in appello; per tali profili il rimedio processuale è limitato o assente.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di omissioni motivazionali che impongono valutazioni di merito (es. prognosi di recidiva o pericolosità), rimanda il giudizio al giudice di merito piuttosto che decidere direttamente.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile in casi di sentenze ex art. 599-bis, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; dunque occorre valutare attentamente la ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso.

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